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La rubrica di ICC Italia “L’esperto risponde” si arricchisce del contributo di un altro dei suoi esperti su Incoterms®: la Dott.ssa Giovanna Bongiovanni, Componente del Gruppo di Revisione Incoterms® di ICC Italia.

Quesito

Siamo distributori di materiale elettrico per l’automazione industriale e saltuariamente acquistiamo materiale da un fornitore tedesco che ci spedisce la merce con servizio camionistico groupage e addebito in fattura delle spese di trasporto secondo i termini “CPT destination according to Incoterms® 2020”.

In occasione dell’ultimo ordine abbiamo ricevuto subito la fattura, mentre la merce non è mai arrivata e il corriere italiano che si era occupato di una consegna precedente, alla nostra richiesta di informazioni circa una eventuale spedizione proveniente dal fornitore tedesco ed a noi indirizzata, ci ha confermato l’esistenza di merce regolarmente partita che a loro però risultava smarrita e che quindi sarebbero state avviate le pratiche assicurative.

Il fornitore tedesco da noi prontamente informato ci ha detto che non ha alcuna assicurazione a fronte di queste spedizioni, che dobbiamo risolvere noi la questione con il corriere italiano in quanto la spedizione è fatta a nostro carico e a nostro rischio ed inoltre siamo stati sollecitati a pagare la fattura inerente alla merce smarrita.

Gradiremmo ricevere indicazioni su come affrontare tale situazione.

Risposta

Le parti stipulanti, nel richiamare nel contratto le regole Incoterms® 2020, hanno in tal modo attribuito a tali regole, per effetto della volontà delle parti stesse, una valenza giuridica e in particolare, per ciò che riguarda il passaggio dei rischi e la ripartizione delle spese di trasporto, venditore e compratore hanno inteso assoggettare il loro rapporto alla particolare disciplina prevista dal termine concordato “CPT destination” come previsto dalla pubblicazione ICC.

Tale clausola fissa il passaggio dei rischi nel momento in cui il venditore ha adempiuto nel paese di partenza (presumibilmente al centro di raccolta, capolinea di partenza del servizio camionistico groupage) il suo obbligo di consegna (in tal modo acquisendo contrattualmente il diritto al pagamento della fornitura).

A partire da questo momento tutti i rischi vengono trasferiti al compratore che, se non vuole subire le conseguenze “patrimoniali” derivanti da perdite o danni (anche la mancata consegna), può curare la copertura del suo rischio con appropriata assicurazione.

A questo proposito occorre sottolineare che sebbene la regola CPT Incoterms® indichi che nessuna delle parti è portatrice di un’obbligazione nei riguardi dell’altra per quanto attiene al contratto di assicurazione, questo non significa che il compratore CPT non abbia interesse a stipulare un tale contratto. L’azienda importatrice esposta ai rischi del viaggio avrebbe dovuto, quindi, tutelarsi con idonea copertura assicurativa.

Per la mancata consegna della merce è tuttavia possibile responsabilizzare il vettore, il quale se non riuscirà a provare che la mancata consegna deriva da un evento a lui non imputabile dovrà risarcire il destinatario, sia pure sulla base del limite massimo di risarcimento (solitamente assai più basso del valore per kilogrammo della merce) previsto dalla normativa applicabile al trasporto stradale internazionale (Convention Marchandises Routieres).

Salvo non sia stato esteso tale limite di risarcimento nel contratto di trasporto (vale a dire sulla lettera di vettura), cosa piuttosto improbabile, nel migliore dei casi il vettore, se è provato essere responsabile (ma non è detto che lo sia se, ad esempio, vi è stata una tromba d’aria o una rapina), risarcirà appunto fino ad un massimo di circa Eur 10 per Kilogrammo lordo.

Per quanto attiene ai diritti derivanti dal contratto di trasporto, va detto che il destinatario è autorizzato a far valere in suo nome tali diritti nei confronti del vettore se la perdita della merce è accertata. L’avente diritto può considerare la merce come perduta quando essa non sia stata riconsegnata entro 30 giorni dalla scadenza del termine di resa convenuto o qualora non sia stato stabilito un termine entro 60 giorni dal ricevimento della merce da parte del vettore.

Con riguardo alla richiesta di pagamento da parte del venditore, non sembrano esservi motivi validi perché l’azienda importatrice possa opporre un rifiuto, salvo ometterlo di fatto violando però un obbligo contrattuale e rischiando un’azione legale che potrebbe anche compromettere il rapporto commerciale con il proprio fornitore.

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