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La rubrica di ICC Italia “L’esperto risponde” si arricchisce del contributo di un altro dei suoi esperti su Incoterms®: la Dott.ssa Giovanna Bongiovanni, Componente del Gruppo di Revisione Incoterms® di ICC Italia.

Quesito

Vorrei essere aiutato a conoscere il termine esatto da utilizzare per questo mio specifico problema e che non ho trovato tra i termini Incoterms®.

Problema: si tratta di cavalli acquistati ad un’asta pubblica in Inghilterra che dal momento della battuta del martello diventano di proprietà e responsabilità dell’ acquirente.
Per facilitare le operazioni doganali e veterinarie di esportazione dall’Inghilterra e di importazione in Italia, rendendo agli acquirenti meno difficoltose le pratiche burocratiche di importazione in Italia ed incentivare gli acquisti da parte degli italiani, il venditore si sobbarcherebbe tutte le spese di documentazione doganale e veterinaria di esportazione dall’Inghilterra e quelle relative alle operazioni doganali in Italia, tranne il rischio di trasporto.
A tale scopo la casa d’aste inglese nominerebbe un rappresentante fiscale per adempiere alle operazioni doganali di importazione che venderà a nome della casa d’aste i cavalli all’acquirente italiano: un privato con codice fiscale oppure società di capitale con P.IVA, addebitando l’Iva prevista del 22%.

La problematica nasce dal fatto che dal momento della battuta del martello in asta il cavallo diventa di proprietà dell’acquirente italiano che provvederà a sue spese al prelievo del cavallo dalla scuderia delle aste per trasportarlo sino alla propria scuderia in Italia con un suo mezzo privato o con un trasportatore ufficiale di cavalli per conto terzi, assorbendo la casa d’aste inglese di tutti i rischi di trasporto.
Non riesco a trovare quale Incoterms® possa essere utilizzato nella fattura di vendita della casa d’aste inglese perché, come si evince da quanto sopra indicato, la casa d’aste inglese non vuole nessuna responsabilità di trasporto dal momento dell’acquisto in asta sino alla consegna nella scuderia italiana.

Chiedo il Vs. aiuto per identificare un Incoterms® corretto o per definirne uno specifico per questa “atipica spedizione”.
Grazie.

Risposta

Come giustamente è stato rilevato, non è possibile trovare una regola tra quelle ricomprese nelle versioni (anche passate) degli Incoterms® 2020 per la semplicissima ragione che le stesse regole vanno adeguate al caso concreto mentre non possono adattarsi a ciò che gli operatori commerciali hanno a mente nei loro più articolati rapporti d’affari.
Ciò premesso a parere di chi scrive ci sono diverse strade che possono essere intraprese.

La prima parte dal presupposto che le regole Incoterms® non sono obbligatorie e per tutto quanto riguarda la consegna ovvero come ripartire rischi e spese di trasporto ed operazioni accessorie le parti commerciali potrebbero prevedere nel loro contratto chi debba farsi carico di ciascuno di questi singoli elementi. Considerato però che si tratta di una operazione transnazionale nella quale potrebbero coesistere anche prassi legate alla atipicità della “vendita” sembrerebbe consigliabile il supporto di un legale per la redazione di un contratto partendo anche dal presupposto che la disciplina della vendita in Inghilterra non è la stessa di quella vigente in Italia.
La seconda via potrebbe essere quella di adottare una regola sulla base di quanto troviamo negli Incoterms® della ICC, intesi come linguaggio universale del commercio internazionale, ma apportando, se del caso, una o più varianti. Si tratta di una circostanza che non è vietata, ma occorre solo estrema cautela nel considerare con attenzione l’eventuale modifica perché potrebbe condurre ad implicazioni diverse da quelle attese o non descrivere in modo inequivocabile le intenzioni delle parti contrattuali.

Partendo quindi da un utilizzo degli Incoterms®, la clausola che più si avvicina a quanto propone la casa d’aste sarebbe una variante dell’ “FCA locali del venditore Incoterms® 2020”. Infatti all’FCA locali del venditore (che nel caso di specie deve essere identificato nel modo più preciso possibile, non con la sede legale, ma con il luogo ovvero il punto in cui si trova la scuderia per il prelievo del cavallo), se la casa d’aste non volesse alcuna responsabilità nel trasporto compreso il momento della caricazione, andrebbe aggiunta la variante “non caricato” in modo che tale incombenza (con costi e rischi) ricada sul compratore, plus “sdoganamento all’importazione”, impegnandosi la casa d’aste ad adempiere a tutte le formalità e la documentazione doganale e veterinaria in importazione in Italia.

Ma a questo punto nasce anche un’altra domanda legata alle formalità doganali di importazione per la quale l’acquirente dovrebbe specificare quali documenti (e loro contenuto) sono necessari per lo sdoganamento all’arrivo in Italia. Non sarebbe più semplice utilizzare la regola FCA – con la deroga di cui sopra riferita al luogo convenuto ed alla caricazione sul mezzo dell’acquirente – prevedendo nel contratto che le formalità doganali vengano effettuate dall’acquirente e che la casa d’aste si impegna al rimborso di quanto sostenuto per l’espletamento delle formalità doganali, l’eventuale pagamento di dazi, tasse ed altro oneri dietro regolare presentazione dei relativi giustificativi?
Questo eviterebbe alla casa d’aste la nomina di un rappresentante fiscale il quale, effettuando un’operazione di sdoganamento sul territorio italiano, non assume responsabilità dirette nei confronti dell’erario che permangono comunque in capo all’effettivo importatore.

Andrebbe infine sottolineato che, dove esiste un rischio, il soggetto su cui esso ricade (in questo caso l’acquirente) ha interesse alla stipulazione di un’assicurazione, anche se questa non è prevista come obbligazione nell’ambito dell’FCA.

Facendo invece un’ipotesi di scuola, se la casa d’aste non avesse espresso la volontà di non assumersi il rischio del trasporto, la clausola più idonea sarebbe stata DDP seguita dal luogo di destinazione in Italia (scuderie o altro), ma questa sembra un’ipotesi troppo lontana da quanto è emerso dal quesito. E anche qui sarebbe poi stato utile integrare la regola DDP prevedendo comunque nel contratto l’obbligo della casa d’aste di far pervenire all’acquirente la bolla doganale di importazione. Non è un obbligo previsto dalle regole ICC, ma la deroga avrebbe consentito all’acquirente sicurezza per quanto riguarda gli aspetti fiscali dell’acquisto.

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