Approfondimento dell’Avvocato Paola Nunziata partner dello studio legale CMS Law associato di ICC Italia
Il 12 dicembre 2021 entrerà in vigore il Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 177, recante attuazione della Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale.
Tra le norme introdotte dal Decreto meritano particolare attenzione quelle aventi ad oggetto l’utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell’informazione, in quanto destinate a ridefinire completamente i rapporti tra questi ultimi e gli editori di opere giornalistiche.
Con tali norme, infatti, il legislatore italiano, recependo le prescrizioni del legislatore comunitario, ha riconosciuto agli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico (fatte salve alcune eccezioni) i diritti esclusivi di riproduzione e comunicazione al pubblico relativi all’utilizzo online delle opere giornalistiche dagli stessi pubblicate; inoltre, superando il perimetro segnato dalla Direttiva, ha previsto l’obbligo per i prestatori di servizi della società dell’informazione di pagare un equo compenso agli editori in relazione al predetto utilizzo e, a tal fine, ha investito l’AGCOM di poteri regolatori, decisionali e sanzionatori.
Più precisamente, secondo il Decreto, i prestatori di servizi della società dell’informazione interessati ad utilizzare online opere giornalistiche saranno tenuti a corrispondere agli editori un compenso che dovrà essere determinato dalle parti contrattualmente.
A tale scopo, le parti dovranno prendere in considerazione i parametri di riferimento che l’AGCOM individuerà con regolamento entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Decreto, tenendo conto inter alia, come precisato dal Decreto medesimo, del numero di consultazioni online dell’articolo, degli anni di attività e della rilevanza sul mercato degli editori, del numero di giornalisti impiegati, nonché dei costi sostenuti dagli editori e dai prestatori di servizi della società dell’informazione per investimenti tecnologici e infrastrutturali e dei benefici economici derivanti loro dalla pubblicazione in termini di visibilità e ricavi pubblicitari.
Nel caso di mancato raggiungimento dell’accordo sull’ammontare del compenso entro trenta giorni dall’avvio delle trattative, ferma la facoltà di adire la sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale competente ai sensi del Decreto Legislativo 27 giugno 2003 n. 168, ciascuna parte potrà presentare un’istanza all’AGCOM affinché sia questa, entro sessanta giorni dalla richiesta, a indicare il compenso dovuto sulla base dei suddetti parametri di riferimento.
Su richiesta degli editori o dell’AGCOM, i prestatori di servizi della società dell’informazione dovranno mettere a disposizione degli editori ogni dato utile alla determinazione dell’equo compenso, pena, in caso di inadempienza, l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da parte dell’AGCOM.
Nell’ipotesi in cui, nonostante la determinazione dell’equo compenso da parte dell’AGCOM, le parti non riescano a concludere un accordo, ciascuna di esse potrà adire la predetta sezione specializzata.
Una volta ricevuto il pagamento, gli editori dovranno versare agli autori delle pubblicazioni un importo compreso tra il 2 e il 5% dell’equo compenso.
Dunque, con le norme appena descritte, implicanti il pagamento di un equo compenso da parte dei prestatori di servizi della società dell’informazione e il possibile intervento dirigistico dell’AGCOM, il legislatore italiano ha travalicato i limiti della Direttiva con l’obiettivo di rafforzare quanto più possibile i diritti degli editori.
Ad una prima lettura, dunque, sembra doveroso esprimere un giudizio positivo circa le norme in commento; tuttavia, ai fini di una corretta valutazione delle stesse, non si può prescindere dal parere reso ex art. 22 della Legge 10 ottobre 1990 n. 287 dall’AGCM nell’adunanza del 31 agosto 2021 in relazione alle norme sull’uso online delle pubblicazioni di carattere giornalistico contenute nello Schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva UE 2019/790. Infatti, sebbene il parere in questione sia stato disatteso, il fatto che le norme in esso esaminate siano state recepite nel testo definitivo del Decreto senza modifiche rende i dubbi sollevati dall’AGCM tuttora validi.
Più precisamente, secondo l’AGCM, (i) il travalicamento da parte del legislatore italiano dei limiti posti dal legislatore europeo rischia di compromettere lo scopo della Direttiva, consistente nell’adozione di regole omogenee da parte degli Stati membri; (ii) i criteri di riferimento per la determinazione del compenso agli editori prevedono variabili, quali la durata dell’attività e la rilevanza degli editori nonché il numero dei giornalisti impiegati, che, lungi dall’ancorare il compenso al risultato economico conseguito tramite la singola pubblicazione giornalistica, sono idonei a determinare discriminazioni a sfavore degli editori minori o di recente ingresso sul mercato e a vantaggio degli editori c.d. incumbent; (iii) i poteri di intervento riconosciuti all’AGCOM, ponendo vincoli ingiustificati alla autonomia contrattuale delle parti, rischiano di disincentivare il dispiegarsi di corrette dinamiche negoziali, con conseguenti possibili discriminazioni concorrenziali.
Dunque, al fine di poter formulare un giudizio definitivo sulle norme ivi analizzate occorrerà attendere non solo l’emanazione del regolamento dell’AGCOM, ma anche la prima fase applicativa del Decreto. Solo all’esito di tale fase, infatti, sarà possibile valutare l’impatto delle norme in commento sul funzionamento dei mercati relativi all’intermediazione dei diritti nel contesto digitale e stabilire se tali norme siano o meno in grado di determinare gli effetti anticoncorrenziali prospettati dall’AGCM.
PAOLA NUNZIATA
L’Avv. Paola Nunziata è responsabile del dipartimento di diritto della proprietà intellettuale dello Studio CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni.
Nel 2004 inizia la sua collaborazione con lo studio e nel 2017 viene nominata partner. Assiste la clientela dello studio nei giudizi per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e in materia di concorrenza sleale, nella gestione delle procedure amministrative relative a diritti IP, nella redazione e negoziazione di contratti di settore, nonché nell’ambito di attività di due diligence coinvolgenti società titolari di portafogli marchi e brevetti.