QUESITO
Abbiamo spedito nr. 1 container FCL ad un cliente in Africa con resa CIF APAPA PORT.
All’arrivo della nave in porto, la compagnia marittima ha contattato il cliente affinchè questo andasse a ritirare la merce lungo banchina.
Il cliente ha chiesto di poter andare a ritirare invece presso il terminal (come da procedura standard) e non lungo banchina, perchè non riusciva a trovare i mezzi con le autorizzazioni necessarie.
La compagnia ha rifiutato la richiesta ed ha asserito che trattandosi di merce IMO non potevano scaricare al terminal, ma era necessario il camion lungo banchina.
La diatriba si è protratta per qualche giorno, con il risultato che il contenitore non è stato scaricato, ha ripreso la via del mare, ha proseguito il viaggio per un altro porto (dove è stato messo in sosta per qualche giorno), poi reinoltrato dopo circa 5 giorni al porto di Apapa, dove finalmente è stato scaricato come richiesto dalla compagnia. Lo spedizioniere ci ha girato la fattura di € 675 a titolo di storage, transhipment etc…
Essendo la resa CIF, riteniamo che tali spese debbano essere a carico dell’importatore, ma l’importatore sostiene invece che a suo carico c’era la presa del container dal terminal e non dalla nave.
Potete darci aiuto a capire chi ha ragione?
Grazie.
RISPOSTA
Secondo le regole Incoterms® ICC, la risposta sarebbe semplice: Il venditore ha pagato il nolo sino al porto di Apapa e tutte le spese successive richieste dal vettore e risultanti da eventi imprevisti sono a carico dell’acquirente.
Tuttavia, il quesito posto manca di alcune informazioni (o dei documenti da cui trarre queste informazioni), che sarebbero necessarie per poter dare una risposta più confacente alla reale situazione:
- Non viene specificato se gli Incoterms® ICC sono stati richiamati correttamente, non vengono citati espressamente per esteso insieme all’anno dell’edizione adottata, mentre è sempre consigliabile farlo. Inoltre, viene utilizzato CIF per una vendita di merce che è stata containerizzata, laddove ICC consiglia CIP.
- Non è chiaro quale sia stato l’accordo del venditore con il vettore circa le spese comprese o meno nel nolo marittimo. E, conseguentemente, cosa era stato specificato ed eventualmente accettato nella quotazione offerta dal venditore al compratore durante la trattativa che ha portato alla conclusione della vendita.
- Ci sarebbero poi da parte di entrambe le parti contrattuali obblighi reciproci di fornire informazioni. L’acquirente avrebbe dovuto preventivamente segnalare di non essere in possesso delle autorizzazioni per ritirare in banchina come richiesto dal vettore (e come probabilmente richiesto dalle normative di sicurezza vigenti nell’ambito portuale nigeriano).
- Il vettore avrebbe dovuto segnalare preventivamente che, trattandosi di merce pericolosa, il contenitore al termine del viaggio non sarebbe stato portato al terminal.
L’esito della diatriba va valutata quindi non sulle regole Incoterms®, ma sulla base degli altri accordi presi tra le parti.