In Banking, MYICC Italia

La ICC Banking Commission ha avviato la produzione di alcune brevi monografie a scopo informativo su temi bancari di attualità. Il primo di questi documenti tratta il tema delle “non-documentary conditions in documentary credits”.

Il documento passa in rassegna le soluzioni fornite nella materia dalle UCP 600, dalla ISBP 745 e dalle ICC Opinions e formula suggerimenti e raccomandazioni utili per prevenire controversie, in particolare richiamando l’attenzione sulla formulazione di una richiesta di emissione di credito documentario che faccia riferimento esclusivamente a prestazioni riscontrabili per via documentale.

In questo contributo, il Coordinatore della Commissione Bancaria di ICC Italia Dott. Carlo Di Ninni ne illustra il contenuto.

Benché le operazioni di credito documentario siano appannaggio del mondo del commercio da più di cento anni – come testimonia il trascorso centenario della ICC che ne cura da sempre la essenziale normativa di riferimento – esse non cessano di offrire sorprese.

La Commissione Bancaria di ICC ha dedicato un briefing paper all’applicazione di una norma di estremo dettaglio presente nel corpus che regola queste operazioni, la pubblicazione n. 600 relativa alle “Norme ed usi uniformi per i crediti documentari” (NUU 600).

Cosa sono le condizioni non-documentarie?

Si tratta della ipotesi non rara di una condizione, che attiene alla conformità della documentazione che sarà presentata dal beneficiario del credito, che viene inserita nel testo del credito documentario dalla banca emittente – su mandato dell’ordinante – per la quale non viene però indicato il documento da presentare da parte del beneficiario per la verifica della sussistenza di tale condizione da parte della banca che ha emesso il credito. L’ipotesi più comune è quella di una disposizione presente nel campo delle “Additional conditions” del testo del credito del tipo “Le merci devono essere di origine XX”, ma il credito non indica tra i documenti da presentare un certificato di origine e neppure richiede, ad esempio, che il beneficiario dichiari l’origine della merce in fattura. Il credito quindi tace sul nominare e richiedere il documento dal quale desumere che la merce è di origine XX. Questa condizione non verificabile, ma pur sempre presente nel credito e quindi anche non ignorabile, assume dunque l’inquietante denominazione di “condizione non documentaria”, il che appare quasi un ossimoro in una operazione che fa della documentarietà la sua anima operativa e che nella conformità dei documenti al testo del credito e delle Norme ha il suo momento decisivo circa il destino del pagamento!

Le banche non prenderanno in considerazione le condizioni non-documentarie, ma…
L’apparente assenza di una via di uscita trova però un primo soccorso nelle Norme della ICC che regolano le operazioni di credito documentario (NUU Pubb. N. 600) che, all’art. 14.h, dispongono che le banche, in questa ipotesi, “considereranno tale condizione come non prevista e non la prenderanno in considerazione”. Ma allora sarà davvero possibile che un importatore che acquista merce di origine XX e che nel credito documentario ha espressamente condizionato il suo pagamento alla importazione di merce di origine XX si possa trovare addebitato per merce di origine YY per aver omesso di richiedere nel credito la presentazione di un certificato di origine da parte dell’esportatore? Forse la norma è troppo rigida, va letta meglio?

… i dati non devono confliggere!
Intanto è da segnalare che il correttivo ad una lettura rigida di questa norma è già presente nella pubblicazione della ICC n. 745 (“Prassi Bancaria Internazionale Uniforme per l’esame dei documenti secondo le NUU 600”, pubblicata dopo l’entrata in vigore delle NUU 600) dove si osserva che la frase “non la prenderanno in considerazione” (traduzione dell’originale inglese “disregard”) va intesa nel senso che tale condizione non va cercata nella documentazione presentata, visto che il documento dove trovarla non è indicato, ma va pur sempre tenuta presente come condizione per la verifica della conformità della presentazione, nella ipotesi in cui in un qualunque documento presentato si legga una origine della merce che non sia XX. In tal caso la presentazione va dichiarata non conforme.

Il “non tenere in considerazione” si arresta dunque di fronte all’eventuale ma esplicito dato documentale diverso dalla condizione non documentaria. Il che attenua, in questo caso, la tendenziale rigidità del controllo documentale come mera conformità letterale di dati.

La “reasonable compliance”…
Si osserva in merito che questa disposizione interpretativa – espressa a livello di prassi internazionale uniforme – si colloca nel filone delle numerose “Opinion” formulate dalla Commissione Bancaria della ICC che hanno dato voce al nuovo criterio per il controllo dei documenti inaugurato dalle NUU 600: quello della “reasonable compliance” che ha soppiantato il criterio della “strict compliance” rivelatosi inappropriato se “strict” significa assenza di ogni flessibilità, cioè esigenza di verificare sui documenti dell’esportatore una troppo difficile conformità-specchio dei dati rispetto a quelli richiesti dal credito. Il tenere in sospeso la condizione non documentaria (e non il non prenderla in considerazione) non è altro che un gesto teso a recuperare l’esigenza dell’importatore di avere merce di origine XX per tenerne conto e respingere la presentazione nel caso si trovi nella documentazione una informazione di altra origine (“reasonable compliance”), anziché concludere, pur legittimamente, che l’assenza della indicazione del documento che dichiara l’origine della merce travolge ciecamente anche l’esigenza della verifica di quella origine (“strict compliance”) ed accogliere di conseguenza una presentazione difforme.

…nei crediti come nelle garanzie
E’ da segnalare inoltre, a conferma della importanza che ICC annette alla adozione di equilibrati criteri per il controllo dei documenti, che il trattamento prudenziale da riservare alle eventuali condizioni non documentarie presenti nei crediti documentari è stato integralmente esteso al controllo dei documenti che vengono presentati in fase di escussione di una garanzia autonoma emessa secondo le Norme ICC URDG 758 (“Uniform Rules for Demand Guarantees”) entrate in vigore nel 2010, il cui art. 7 è interamente dedicato a questo tema.  Esso trova infine coerente menzione anche al punto 140 della recente pubblicazione di ICC ISDGP 814 “Prassi Internazionale Uniforme per le Garanzie a Prima Richiesta” pubblicata nel 2021.

Raccomandazioni
Tornando al Paper di recente pubblicazione – denominato “Technical Advisory Briefing n. 1” e costituente la prima di una serie di brevi monografie che la Commissione Bancaria di ICC ha in animo di elaborare – si rileva che esso costituisce un’ampia e riassuntiva trattazione di questi temi e che vi aggiunge alcune rilevanti osservazioni finali.

Dopo aver segnalato ben tre Opinions dove la Commissione Bancaria ha già provveduto a limitare, in diverse fattispecie, la rigidità della norma che autorizza la non rilevanza delle condizioni documentarie (Opinions R631, R743, R892), il documento in parola raccomanda la più stretta collaborazione tra ordinante e banca emittente il credito, in fase di montaggio della operazione, al fine di accertare che i dati di cui l’ordinante chiede che sia stabilita la conformità siano puntualmente citati  nei documenti richiesti dal credito o siano oggetto di specifica dichiarazione aggiuntiva espressamente richiesta, in modo da evitare dispute o erronee segnalazioni di difformità. Vi si raccomanda inoltre che i modelli delle banche ad uso degli ordinanti per il conferimento del mandato di emissione di credito documentario siano espliciti nel richiedere al cliente di specificare i documenti da cui la banca debba rilevare i dati e le condizioni per la verifica della loro conformità.

 

Carlo Di Ninni
Coordinatore della Commissione Bancaria di ICC Italia

  • Dott. Carlo DI NINNI
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