Articolo a cura dell’ Avv. Sara Armella – Avvocato, socio fondatore dello Studio Armella & Associati
Stop all’import di petrolio russo e divieto di fornire consulenza fiscale verso soggetti russi: sono queste le più importanti novità stabilite nel “sesto pacchetto” di sanzioni UE verso la Russia.
L’invasione russa dell’Ucraina ha comportato l’adozione di una serie di regolamenti che limitano fortemente gli scambi con la Russia e la Bielorussia da parte dell’UE. In particolare, verso la Russia sono vietate le esportazioni relative ai beni dual use (all. I, Reg. 821/2021), categoria inclusiva di tutte le merci e le tecnologie utilizzabili sia a fini civili che militari; le altre tecnologie utilizzabili per la sicurezza e la difesa (c.d. quasi dual use, all. VII, Reg. 833/2014), nonché i prodotti che interessano il settore dell’energia, con blocchi verso l’industria della raffinazione del petrolio e dei carboturbi (all.ti X e XX, Reg. 833/2014) e dei trasporti. Con il “quarto pacchetto”, è stato, invece, introdotto una restrizione sulle esportazioni delle merci di lusso, tra cui numerosi prodotti tipici del Made in Italy, come i vini, tartufi e gioielli del valore superiore a 300 euro, automobili dal valore superiore ai 50.000 euro e motocicli che valgano più di 5.000 euro (nonché altri beni specificamente indicati nell’all. XVIII del Regolamento 2022/428). Il Regolamento 576/2022, vieta, infine, l’esportazione in Russia dei prodotti in grado di contribuire alla sua crescita industriale, indicati nell’all. XVII del Reg. 576/2022. Tale elenco include, tra gli altri, anche prodotti maggiormente tipici del made in Italy come piastrelle, tegole, vetri, nonché macchine e tessuti di cotone e lana.
È in tale quadro che va collocato il Regolamento UE 2022/879, il quale ha previsto la limitazione all’import di petrolio di origine russa in Unione europea, con numerose distinzioni a seconda dei Paesi UE coinvolti. Il “sesto pacchetto” amplia, inoltre, la lista dei prodotti “quasi dual-use”, con un divieto di export di numerosi composti chimici ed è introdotto una nuova restrizione per l’assistenza contabile, fiscale e amministrativa gestionale verso i soggetti russi.
A partire dal 4 giugno, per le imprese europee è vietato concludere contratti di fornitura relative a prodotti petroliferi russi, sia greggi che raffinati, indicati nell’all. XXV del Reg. Ue 833/2022. Entro il 5 dicembre 2022 è, tuttavia, ancora possibile per gli operatori importare petrolio greggio russo in esecuzione di contratti conclusi in precedenza al 4 giugno 2022, oppure eseguire operazioni di importazione di tali combustibili che siano una tantum, a condizione che, entro 10 giorni dalla conclusione dell’accordo, la sottoscrizione del nuovo contratto sia notificata alla Commissione UE. Per il petrolio raffinato, invece, il termine ultimo per effettuare l’operazione è il 5 febbraio 2023.
Entro tali date, pertanto, le imprese unionali dovranno necessariamente porre a termine tutte le operazioni di import di petrolio proveniente dalla Russia. Sono escluse dalle misure restrittive, invece, le importazioni di petrolio greggio effettuate tramite oleodotti diretti verso l’Unione europea, le quali potranno essere concluse fino a una successiva pronuncia del Consiglio UE. La Commissione UE ha, inoltre, previsto ulteriori esenzioni specifiche, stabilendo differenti tempistiche per l’introduzione del blocco all’import di petrolio per Bulgaria, Repubblica Ceca e Croazia, la quale, per esempio, potrà continuare ad importare combustibili russi fino al 31 dicembre 2023. Tali deroghe hanno reso, pertanto, necessaria la previsione di un esplicito divieto all’interno del Reg. 879/2022 volto a evitare triangolazioni abusive di combustibili russi all’interno della stessa Unione europea.
Tra le novità del “sesto pacchetto”, è stato previsto un generale divieto di prestare qualsiasi attività, sia in forma diretta che indiretta, di assistenza contabile, di auditing, tributaria o di revisione dei conti, nonché attività amministrativa o di pubbliche relazioni verso il Governo russo o persone giuridiche stabilite in Russia. Sono, tuttavia, fatte salve le obbligazioni derivanti da un contratto concluso in precedenza al 4 giugno 2022, purché siano adempiute entro il 5 luglio 2022. In ogni caso, è, inoltre, ancora possibile fornire i servizi strettamente necessari per l’esercizio del diritto di difesa in un procedimento giudiziario o prestare la propria attività di consulenza nei confronti di soggetti russi controllati da società stabilite in uno Stato membro. Per le imprese europee è, quindi, ancora possibile fornire consulenza fiscale alle imprese stabilite in Russia controllate da soggetti europei.
Da notare infine, anche l’aggiunta di numerosi prodotti chimici tra i prodotti “quasi dual-use. Il benzile, l’arsenico, il nitrometano o l’isopropanolo e altri composti chimici sono ora tra le merci esplicitamente elencate nell’all. VII del Reg. 833/2014, rispetto le quali non è, pertanto, più possibile l’esportazione in Russia.
Sara Armella
Avvocato, socio fondatore dello Studio Armella & Associati. E’ presidente della Commissione Dogane della Sezione Italiana dell’ICC e delegato presso la Commission on Customs e della Commission on Taxation dell’ICC di Parigi.