La rubrica di ICC Italia “L’esperto risponde” si arricchisce del contributo del Dott. Alfonso Santilli Presidente Credimpex Italia, Componente della Commissione Banking ICC Global e ICC Italia e del Gruppo di Revisione Incoterms® di ICC Italia.
Quesito
Sono a richiedere la Vs. attenzione circa un problema in essere con un nostro Cliente per il quale abbiamo organizzato la spedizione di un macchinario destinato in Algeria e coperto da una lettera di credito.
La resa di vendita è CFR Algeri Incoterms® 2020 e la lettera di credito al punto F47A cita:
“BILL OF LADING BEARING CHARGES ADDITIONNAL TO FREIGHT MENTIONNED ON ARTICLE 26 C OF UCP 2007 REVISION PUBLICATION 600 PROHIBITED”
Purtroppo, il paese in questione dispone esclusivamente di terminal di sbarco “statali”, motivo per il quale tutti i vettori marittimi che spediscono in container citano sulle loro polizze di carico la clausola “FREE OUT”. Di fatto la resa CFR e la condizione Free Out non vanno in conflitto, poiché entrambe significano che i costi di sbarco sono a cura del destinatario.
Tuttavia, il Funzionario dell’Istituto di Credito che deve negoziare il credito documentario ha interpretato la menzione di tale termine commerciale (Free Out) come una discrepanza con quanto richiesto dalla lettera di credito e vuole di fatto emettere una riserva.
Potreste aiutarmi nell’interpretazione della clausola in oggetto in modo da aiutare il nostro Cliente a risolvere il problema?
Risposta
La questione posta è molto interessante e nello stesso tempo particolare, in quanto non dovrebbe essere una materia di contenzioso, ma allo stato di fatto lo è.
Come noto, in un’operazione di Credito Documentario (Lettera di Credito) le Banche che intervengono (banca emittente, designata, confermante) devono esaminare i documenti solo basandosi su ciò che in essi appare e devono leggere i dati presenti solo riferendosi a quanto disposto dal Credito, dalle Norme UCP (NUU in italiano) nella misura in cui non siano state derogate o escluse dal Credito – e della Prassi bancaria internazionale.
Infatti, l’Articolo 14 Pubbl. ICC NUU 600 recita:
«a) La banca designata che opera in tale qualità, l’eventuale banca confermante e la banca emittente devono esaminare la presentazione per accertare, esclusivamente sulla base dei documenti, se tali documenti costituiscano o meno, per quel che appare, una presentazione conforme.
b) ….
c) ….
d) I dati in un documento, quando letti nel contesto del credito, del documento stesso e della prassi bancaria internazionale uniforme, possono non essere identici ai dati del documento stesso, a quelli di ogni altro documento prescritto o a quelli del credito, ma non devono essere incompatibili con tali dati.»
Il Credito in esame, però, dispone una deroga (peraltro consentita dall’articolo 1 delle stesse: «… Le NUU, salvo espresse modifiche o esclusioni previste dal credito, vincolano tutte le parti interessate»),
ossia:
Bill of lading bearing charges additional to freight mentioned on article 26 c of UCP 2007 revision publication 600 prohibited (È vietata l’indicazione in polizza di carico di oneri aggiuntivi al nolo menzionati all’articolo 26 c) della pubblicazione NUU 600 revisione 2007).
In pratica, l’emittente del Credito ha voluto esplicitare l’esclusione di applicazione dell’articolo 26 c), il quale prevede la possibilità che in un documento di trasporto possono essere riportate spese di trasporto aggiuntive al nolo.
L’articolo 26 c, infatti, recita:
«Un documento di trasporto può fare riferimento, mediante stampigliatura o in altro modo, a spese aggiuntive a quelle di trasporto.»
Ciò che dispone il credito in esame, compresa la deroga all’art. 26c, è ciò che indiscutibilmente si deve rispettare.
Nell’analisi, però, dobbiamo anche coinvolgere la Prassi Bancaria Internazionale Uniforme, Pubbl. 745 Rev. 2013 che può essere definita come l’“interpretazione autentica delle Norme”, in quanto redatta dalla stessa Commissione Bancaria della Camera di Commercio Internazionale.
La Prassi che ci interessa per questo nostro caso è la E27:
a) «a. Se un credito indica che non sono accettabili costi aggiuntivi al nolo, la polizza di carico non deve indicare che costi aggiuntivi al nolo sono stati o saranno sostenuti.
b) L’indicazione di costi aggiuntivi al nolo può essere fatta con espresso riferimento a costi aggiuntivi o utilizzando termini commerciali che si riferiscono a costi relativi alle operazioni di caricazione o scaricazione delle merci quali, a titolo esemplificativo, ma non limitativo, Free In (FI), Free Out (FO), Free In and Out (FIO) e Free In and Out Stowed (FIOS).
c) …
Pertanto, nell’ambito dell’esame dei documenti in un Credito documentario, la Polizza di carico che riporta l’indicazione FREE OUT fa rientrare la fattispecie nelle ipotesi di “costi aggiuntivi al nolo” che la Lettera di Credito in esame espressamente vietava dando pertanto origine a «presentazione non conforme».
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