In Incoterms®, MYICC Italia

Con il pagamento a mezzo Credito documentario la scelta dell’Incoterms® da adottare è di fondamentale importanza affinché l’impegno assunto dalla/dalle banca/banche non venga vanificato per la mancata o tardiva presentazione del documento di trasporto o per la non conformità dello stesso alle richieste contenute nel Credito documentario o alle prescrizioni presenti nelle Norme ed Usi Uniformi relative a tale forma di pagamento (UCP 600 della ICC).

Per non perdere gli effetti dell’impegno assunto dalla/dalle banca/banche, il venditore deve evitare di assumersi il rischio di non riuscire a presentare, ad utilizzo del Credito documentario, il documento di trasporto richiesto nello stesso a causa di una revoca dell’ordine o di una non conformità nella spedizione della merce rispetto a quanto prescritto dal Credito documentario senza che sia possibile apportare le correzioni dovute.

Ecco allora che l’uso dell’Incoterms® EXW della ICC di Parigi, in un pagamento a mezzo Credito documentario (soprattutto se trattasi di merce in tutto o in parte customizzata con trasporto via mare), risulta altamente sconsigliabile in quanto la presentazione da parte del venditore/beneficiario della Bill of lading prescritta nel testo di emissione del Credito documentario è a cura dell’ordinante/compratore che organizzerà il trasporto affidando la sua esecuzione ad un incaricato da lui stesso scelto. Il rischio per il venditore è che il compratore, per qualsiasi motivo potrebbe non essere più interessato alla merce o, pur avendo interesse, non provveda al suo ritiro e/o alla successiva fase di spedizione conformemente ai termini e condizioni del Credito documentario vanificando, così, la presentazione conforme dei documenti. Condizione questa necessaria per ottenere il pagamento da parte della banca designata/confermante e/o emittente.

Il termine di resa EXW e le obbligazioni di venditore e compratore nella consegna della merce

Con il termine di resa EXW, infatti, la ICC stabilisce che il venditore effettua la consegna della merce quando la mette a disposizione del compratore presso il proprio stabilimento, avvisandola in tal senso ed esaurendolo così le sue obbligazioni. Sarà il compratore ad organizzare il trasporto, a stipulare il relativo contratto sopportandone i costi ed i rischi e a fornire al venditore prove della presa in consegna della merce con rilascio del documento di trasporto che, nel caso di trasporto via mare, sarà una Polizza di carico (Bill of lading).

A titolo di esemplificazione di quanto sopra proponiamo l’esempio di un’azienda venditrice che conclude un contratto di compravendita di una macchina personalizzata, con Incoterms® EXW e pagamento a mezzo Credito documentario con conferma da parte della banca italiana e richiesta di presentazione della Bill of lading.
Preparata la macchina, il venditore riceve una comunicazione da parte del compratore/ordinante il credito che, a causa di difficoltà sopraggiunte, non è più interessato a riceverla. Revocando l’ordine, il compratore/ordinante revoca anche il mandato allo spedizioniere per il ritiro della merce.
Il mancato ritiro della merce non permette la spedizione della stessa nei termini prescritti nel credito con conseguente impossibilità a presentare la Bill of lading, espressamente richiesta per il suo utilizzo, cosicché l’impegno della banca ad onorare il Credito documentario viene meno, mancando il presupposto per poter eseguire la prestazione a favore del venditore/beneficiario: la mancata presentazione del documento di trasporto.

Se il venditore/beneficiario avesse concordato con la controparte un Incoterms® CFR/CIF oppure, a seconda dei casi, un CPT/CIP, che prevedono entrambi in capo al venditore l’organizzazione del trasporto e la stipula del relativo contratto, senza però assumersi i rischi di danno o perdita della merce durante il viaggio, lo stesso non sarebbe stato esposto ai rischi più sopra richiamati. Il rilascio della Bill of lading, infatti, sarebbe stato a cura di un operatore trasportistico incaricato dallo stesso venditore che avrebbe potuto presentare la Bill of lading ad utilizzo del credito, in conformità ai termini e condizioni dello stesso, ricevendo, così, dalla banca designata/confermante e/o emittente il pagamento della fornitura.

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