In Customs And Trade Facilitation, MYICC Italia, Primo Piano

Introdotti dazi ambientali per tutti gli importatori europei di acciaio, cemento, alluminio, elettricità, idrogeno e dei fertilizzanti. Con il Regolamento UE 10 maggio 2023, n. 956, pubblicato in G.U. il 16 maggio scorso, entra in vigore il Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), ossia il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, un vero e proprio dazio ambientale sulle emissioni di carbonio.

CBAM: Una graduale introduzione

Nello specifico, il CBAM servirà a garantire che le merci importate paghino un prezzo per le loro emissioni di carbonio, paragonabile a quello sostenuto dai produttori europei nell’ambito del sistema di scambio delle quote di emissione (EU ETS). I Paesi che adottano il sistema ETS (o che sono collegati a tale sistema) sono esentati dal pagamento CBAM.
La nuova misura prevede un’adozione in due fasi di modo da garantire una graduale introduzione dei relativi adempimenti e così da permettere alle imprese di eseguire accurate indagini sull’origine dei prodotti importati e analizzare i quantitativi di carbonio emessi per la realizzazione del prodotto stesso. Ciò eviterà una maggiorazione del costo finale della merce e consentirà la valutazione della convenienza nel produrre in Paesi meno attenti all’ambiente.

Nuovi obblighi di compliance per gli importatori UE

Dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2025, è previsto un periodo di transizione, in cui gli importatori UE dovranno rispettare nuovi obblighi di compliance consistenti in comunicazioni in cui saranno indicati i quantitativi di carbonio presenti nei prodotti importati. Dal 1° gennaio 2026, invece, gli stessi operatori saranno obbligati ad acquistare i certificati CBAM, corrispondenti alle emissioni incorporate dei beni importati. Le quote gratuite scompariranno completamente entro il 2034.

Inizialmente i certificati saranno necessari per l’importazione di cemento, fertilizzanti, ferro e acciaio, idrogeno, alluminio e elettricità. La Commissione UE, tuttavia, ha intenzione di valutare se estendere il CBAM ad altri beni a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, allargando il catalogo di prodotti assoggettati alla misura. In particolare, il CBAM è destinato a estendersi rapidamente ai prodotti a valle che subiscono processi di fabbricazione complessi, utilizzando varie materie prime (parti in acciaio, plastica, ecc.), nonché ai prodotti finiti (ad esempio, automobili, macchine, dispositivi elettronici e giocattoli).

Il CBAM, inoltre, coprirà sia le emissioni dirette (ossia quelle generate dalla produzione di “beni CBAM”, come, per esempio l’elettricità, il cemento e l’alluminio) sia le emissioni indirette (emissioni generate dall’elettricità utilizzata nella produzione di beni CBAM).

La Commissione europea, infine, entro la fine del 2025 valuterà se rilocalizzazione le emissioni di carbonio derivante dall’ esportazione di beni CBAM verso Paesi terzi e, laddove necessario, presenterà una proposta legislativa per affrontare tale rischio.

Importatori UE: Reporting in periodo di transizione e l’obbligo di acquistare certificati dal 2026

Gli importatori UE, durante il periodo di transizione in cui non dovranno acquistare certificati, devono presentare una relazione alla Commissione, indicando la quantità di merci CBAM importate, le emissioni incorporate in tali merci e il prezzo del carbonio pagato nel Paese di origine per le emissioni incorporate.
Il CBAM sarà pienamente in vigore a partire dal 2026; a partire da tale data, dunque, gli importatori UE dovranno acquistare i certificati corrispondenti alle emissioni incorporate dei beni CBAM importati. Le emissioni si basano sul valore predefinito o sulle emissioni effettive dimostrate, se inferiori.

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