Articolo a cura dell’ Avv. Michele Ius | Head of Contracts Financing and Contracting, Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Ottava Sezione) con sentenza del 22 aprile 2021 nella causa C 75/20 si è espressa sul punto, in un ricorso pregiudiziale. La sentenza pare interessante considerata la situazione contingente vissuta negli ultimi anni nel trasporto internazionale.
Più specificatamente, al fine di determinare il valore in dogana di merci importate, al valore di transazione vanno eventualmente aggiunte le maggiori spese effettivamente sostenute dal venditore per il trasporto di tali merci fino al luogo della loro introduzione nel territorio doganale unionale, se secondo l’Incoterms® richiamato contrattualmente si prevede che quest’ultimo se ne faccia carico?
La risposta è in principio che non è necessario, anche qualora dette spese eccedano il prezzo contrattuale effettivamente pagato dall’importatore, allorché il prezzo corrisponda al valore reale di dette merci, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare in caso di causa.
Il dubbio delle autorità competenti nel paese d’importazione e della Commissione UE intervenuta era legato al fatto che non venendo dichiarate tali spese ulteriori si eludesse la normativa doganale UE pagando meno. L’importatore però si è difeso sostenendo che diventava difficile fare una valutazione sulle scelte imprenditoriali dell’esportatore, al quale la tassazione per il riciclaggio dei beni o soluzioni diverse comunque gli sarebbero costate molto di più che non consegnare, rimettendoci gli extra costi di trasporto rispetto al preventivato.
Nel caso in esame si trattava di un contratto di vendita in cui era richiamato il termine DAF ICC Incoterms® 2000.
Questo termine (Delivered At Frontier, in italiano: Reso frontiera), usato in particolare per trasporto via strada e ferrovia, comporta che siano a carico del venditore tutte le spese di trasporto fino ad una frontiera di Stato specificata, incluse quelle per l’attraversamento di altre nazioni fino al confine concordato, oltre a quelle per l’ottenimento di licenze e documentazioni per l’esportazione e quelle per le operazioni doganali del paese d’esportazione. I costi doganali nella nazione di arrivo e tutto quanto necessario dalla frontiera in poi sono a carico del compratore. Se si usa questo termine le parti contrattuali devono indicare il confine: es. DAF Grecia-Turchia.
Il gruppo D è stato oggetto di una revisione totale nella precedente versione 2010 con la sostituzione dei termini DAF, DES, DEQ e DDU con Delivered At Place (DAP) e Delivered At Terminal (DAT), nella versione 2020 tramutato in Delivered At Place Unloaded (DPU).
L’attualizzazione alle versioni 2010 e 2020 del DAF viene fatta in ragione dell’obbiettivo concordato dalle parti contrattuali:
- La resa DAP, “Reso al luogo di destinazione”, prevede che il venditore metta a disposizione del compratore la merce – sul mezzo di trasporto, non scaricata – in un luogo definito tra le parti. Questa tipologia di resa comporta che il venditore paghi tutte le spese, ad eccezione di quelle doganali all’importazione e dei diritti doganali d’importazione, che restano a carico del compratore. Solitamente questo termine di resa viene usato indicando lo stabilimento del destinatario.
- Nel caso in cui, invece, si concordasse lo scarico presso un magazzino o un terminal diverso, allora sarebbe più corretto usare la resa DPU INCOTERMS 2020 (già DAT). La resa DPU prevede che la merce sia “consegnata nel luogo concordato scaricata” da parte del venditore, toccando al destinatario le spese di sdoganamento all’importazione.La normativa oggetto della controversia è data dal Regolamento (CEE) n. 2913/92, art. 29, paragrafo 1 – art. 32, paragrafo 1, lettera e), i) – che istituisce il Codice doganale dell’Unione – nonché dal Regolamento (UE) n. 952/2013 art. 70, paragrafo 1 e art. 71, paragrafo 1, lettera e), i) in materia di Determinazione del valore in dogana, valore di transazione ed eventuale rettifica.
La Corte di Giustizia UE ricordando la propria giurisprudenza pregressa ha ribadito che, al fine di valutare il valore in dogana dei beni importati, deve essere preso a riferimento il valore economico reale, considerando la situazione giuridica concreta del contratto di vendita (v. sentenza del 15 luglio 2010, Gaston Schul, C 354/09). Vanno quindi tenute in considerazioni le condizioni del contratto di vendita per poter valutare correttamente il valore in dogana, altrimenti si andrebbe in conflitto con la stessa norma che si vuole tutelare e contenuta nell’art. 29, paragrafo 1, del codice doganale comunitario e nell’art. 70, paragrafo 1, del codice doganale dell’Unione, creando incertezza. Nel caso cit. il giudice nazionale aveva verificato che le spese erano state effettivamente pagate e che il valore dei beni era congruo. I giudici europei liquidano quindi le preoccupazioni dell’amministrazione statale e della Commissione nel caso.
Pertanto, stando alla sentenza citata, con la resa DAF, ma anche con le “moderne” DAP o DPU, anche qualora le spese di trasporto eccedano il prezzo effettivamente pagato dall’importatore, allorché tale prezzo contrattuale corrisponda al valore reale di dette merci, circostanza che spetta al giudice nazionale del rinvio eventualmente verificare, ai fini della determinazione del valore in dogana e un’eventuale rettifica, l’importatore deve aver riguardo a quanto contrattualmente pattuito dalle parti e pertanto chi si accolli eventuali extra costi.
Michele Ius
Head of Contracts, Financing and Contracting – Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.