Quesito
In un corso sui trasporti è emerso che non è prudente che il venditore con contratto EXW firmi la CMR. Come mai? È davvero così inopportuno?
Risposta
Di più, è anche rischioso. È questo uno dei più gravi errori del venditore con resa franco fabbrica e per giunta tra i più subdoli anche perché non se ne apprezza il rischio fin tanto che non si verifica una patologia. Gli estimatori del franco fabbrica non riflettono abbastanza sul fatto che tale resa è così tanto ricercata perché nella sua definizione risulta priva di qualsiasi rischio. Essa infatti è quella che, tra le undici clausole dell’intero set degli Incoterms® 2020, rappresenta obiettivamente per il venditore la condizione meno onerosa in termini economici e meno rischiosa in termini di cumulo di responsabilità, dato che il suo controllo responsabile sulla merce cessa in concomitanza con la consegna della merce al compratore, o al di lui vettore, cosa che avviene presso lo stabilimento del venditore, cioè subito.
È il punto critico più “arretrato” di tutti gli undici Incoterms® trovandosi dentro le mura o i cancelli del suo stabilimento. Non solo, ma la dottrina, cioè il testo della clausola EXW della CCI, non pone in capo al venditore nemmeno l’obbligo della caricazione della merce sul mezzo in partenza designato dal compratore. E poiché l’adozione di uno qualsiasi degli undici Incoterms® rappresenta una loro scelta deliberata, essi assumono una volta richiamati nel contratto di compravendita (art. 1470 c.c.) forza di norma cogente, cioè inderogabile.
Se la resa EXW è per merce “a terra” e non sul camion, modificare autonomamente le operazioni previste sollevando da terra la merce per riporla sopra il mezzo di trasporto equivale a violazione di una norma cogente. Cosa che non si può fare se non per esplicita ammissione delle parti. Ossia, variando il termine EXW con EXW/caricato (sul camion in partenza), riportando tale variazione su
tutti i documenti commerciali.