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Nel primo centenario della fondazione della Camera di Commercio Internazionale, avvenuta a Parigi nel 1919, la Commissione Bancaria della ICC ha tenuto il proprio Annual meeting a Pechino dall’8 all’11 aprile, con una affluenza record di delegati: oltre 700 in rappresentanza di 59 paesi che hanno condiviso le rispettive professionalità e si sono impegnati in un dialogo produttivo.

Della delegazione di ICC Italia hanno fatto parte Carlo Di Ninni, coordinatore della nostra commissione bancaria, Francesco Gabriele Lucchese e Marco Tagliaferri per Banca Intesa, Domenico Uva e Luca Corsini per UniCredit ed Ernst Rolf Hartman per UBI Banca.

Sotto il tema riassuntivo “Farsi strada nel commercio globale”, il convegno ha esplorato i vari comparti della imponente economia mercantile che caratterizza il nostro tempo e che determina il volume e la direzione dei connessi flussi finanziari gestiti dalla comunità bancaria internazionale.  In ciascuno di questi comparti la ICC è presente con una o più iniziative.

La storica decima edizione del Annual Survey on Trade Finance mostra che la maggioranza delle grandi banche ha imboccato la via di una marcata digitalizzazione dei processi operativi riconoscendovi l’apporto di un deciso valore aggiunto, mentre le medio piccole, sulla stessa via, hanno assunto iniziative di importanti aggiornamenti tecnologici.

Il Trade Register Report, che ha iniziato le sue rilevazioni nel 2009, conferma che il finanziamento al commercio è una attività affidabile ed a basso rischio, avendo continuato a far segnare, anno dopo anno, una esigua percentuale di finanziamenti non rimborsati. A questo proposito è stato annunciato un protocollo di collaborazione sottoscritto con Global Credit Data (GCD), di proprietà bancaria, al fine di ampliare significativamente la piattaforma di rilevazione e la qualità dei dati ricavati sull’andamento del credito al commercio.

Ma il tema che è ricorso più spesso e più significativamente durante il convegno, puntualmente emergendo in ogni specifico aspetto posto all’esame, è stato quello della dilagante digitalizzazione dei processi che non riguarda ormai solo le banche, ma anche gli altri attori delle filiere commerciali mondiali. Ancora una volta si lavora attorno alla Polizza di carico marittima per tentarne una smaterializzazione efficace. Assieme a Clyde &Co la Commissione ha varato infatti il documento Report on the Legal Status of Electronic Bills of Lading con lo scopo di rilevare i minimi comuni denominatori di carattere normativo sui quali costruire una piattaforma, accettabile dal maggior numero di ordinamenti, che consenta la emissione e la gestione elettronica delle polizze di carico marittime utilizzando le più avanzate tecnologie informatiche, compresa la intelligenza artificiale.

Parallelamente è stato istituito un nuovo sub-working group avente per obiettivo la elaborazione di un nuovo corpo normativo per l’intero settore del finanziamento digitale al commercio, considerando già non più sufficiente il prototipo normativo elaborato a suo tempo per la Bank Payment Obligation (URBPO). Analoga considerazione ha riguardato i nuovi testi delle norme eUCP (Crediti documentari elettronici) e eURC (Incassi documentari elettronici) che ammettono e regolano la presentazione elettronica dei documenti in utilizzo di tali operazioni.

In sostanza quasi tutti gli interventi svoltisi nel corso del convegno hanno puntato sulla necessità di adottare una visione di più vasto raggio in grado di accogliere le istanze del mondo del commercio e delle banche nel loro complesso:

  • sono necessarie iniziative in grado di apportare controllo e visibilità al flusso dei finanziamenti al commercio su scala mondiale;
  • banche e imprese necessitano di strumenti capaci di gestire la ormai complessa gamma di regole e condizioni che gravano sul commercio internazionale e sul suo finanziamento (compliance);
  • una importante gamma di tecnologie si è resa disponibile nel nostro comparto: si va dai sistemi di riconoscimento ottico (OCR) alla intelligenza artificiale (AI), dalle tecnologie distributed ledger (DLT) e Blockchain agli Smart contract ed al linguaggio XML.

A valle di tali esigenze gli strumenti e le rispettive regole dovranno disporre (a) del massimo grado di digitalizzazione dei processi esecutivi, (b) di un flusso di dati continuo e distribuibile su un gran numero di transazioni, (c) di un network, nella disponibilità di tutti i partecipanti alla filiera (supply chain), in grado di accedere al flusso dei dati.

In questo scenario la Camera di Commercio Internazionale non manca di svolgere il proprio ruolo: il Comitato Esecutivo della Commissione Bancaria ha infatti annunciato l’avvio della messa in cantiere di un nuovo set di Norme denominate Uniform Rules for Digital Trade (URDT) dirette a regolare ogni forma di commercio digitale, nello scrupoloso rispetto della libertà del mercato per le scelte tecnologiche e per le variabili contrattuali. L’invio ai Comitati nazionali della prima bozza di tali norme è previsto per l’ottobre prossimo.

Il convegno si è concluso con il rituale pomeriggio riservato agli aggiornamenti da parte dei gruppi di lavoro sui rispettivi argomenti e ai quesiti posti alla Commissione Bancaria nel semestre precedente in tema di applicazione delle NUU e delle URDG.

È imminente la conclusione della redazione delle URDG Practices (Prassi delle Garanzie) la cui bozza conclusiva sarà inviata all’esame dei Comitati Nazionali a breve per una valutazione preventiva prima del voto da parte della Commissione.  Si tratta di un testo che affiancherà le vigenti URDG 758 (Norme per le garanzie a prima richiesta) costituendone una utile interpretazione autentica, similmente a quanto già avvenuto per la pubblicazione 745 (Prassi dei crediti documentari) rispetto alle vigenti NUU 600 (Norme per i crediti documentari).

Piuttosto animata è stata la discussione proposta da alcuni Comitati nazionali sulla “tenuta” delle NUU. La ragione addotta è stata quella, già ventilata in precedenti convegni, della avvertita maggiore difficoltà nella applicazione delle NUU e delle Prassi, due testi non sempre facilmente consultabili sullo stesso punto. Su questo argomento aveva circolato anche la proposta di elaborare un testo di norme essenziali relative ad un nuovo “light credit” che prevedesse tre documenti soltanto, sul quale indirizzare un sostanzioso numero di operazioni ordinarie da controllare in modo schematico e veloce.  Ma anche in questo convegno si sono levate voci prevalenti di mantenimento dell’esistente. Il più contiene il meno e le banche restano libere di proporre alla loro clientela schemi documentali essenziali o più leggeri. “Knowledge”, “education” e “customer collaboration” sono stati i tre concetti che hanno dominato la discussione. Le Norme esistenti sono ritenute idonee dalla grande maggioranza.

Per quanto riguarda i quesiti proposti alla Commissione Bancaria, si segnalano i seguenti due (il secondo dei quali proposto dal nostro Comitato nazionale) che richiedevano una valutazione di discrepanza su un EUR 1 e su un documento di trasporto.

Sull’Eur 1 la dizione “to the order” che vi appare non è stata giudicata discrepante rispetto alla dizione “To the order of bank ……” che appare sul documento di trasporto e richiesta dal credito. La differenza rientra nella flessibilità ammessa dall’art 14-b delle NUU.

Sul documento di trasporto marittimo la dizione “On behalf of the carrier …..xx” apposta in sede di firma è stata giudicata discrepante rispetto alla richiesta delle norme (Art. 20 delle NUU) secondo cui la dizione deve essere “As agent on behalf of the carrier …xx”.

La riunione tecnica della Commissione Bancaria relativa all’anno in corso si terrà a Parigi dal 7 al 10 ottobre.  Il prossimo annual meeting si terrà a Dubay nella primavera del 2020.

Carlo Di Ninni  – Coordinatore della Commissione Bancaria ICC Italia

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