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Il patto di famiglia è disciplinato dall’art. 768 bis e seguenti del codice civile.

Esso costituisce un’espressa deroga al divieto dei patti successori ex art. 458 c.c., che sancisce: “Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768 bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione”. Tale divieto ha la funzione di evitare che un soggetto disponga (o rinunci) anzitempo degli effetti connessi ad un evento (il decesso del disponente) futuro e certo che in nessun caso può essere anticipato mediante un atto convenzionale.

Pertanto, il patto di famiglia si inserisce nell’ambito di tale deroga codicistica avvenuta con la legge n. 55/2006.

L’art. 768 bis prevede che: “È patto di famiglia il contratto con cui … l’imprenditore trasferisce in tutto o in parte l’azienda, e il titolare di partecipazioni azionarie, trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti”.

Il patto si sostanzia, dunque, in un accordo col quale il disponente attribuisce al discendente o ai discendenti prescelti l’azienda o le partecipazioni societarie con effetti immediati.

I destinatari dell’attribuzione non sono tenuti alla collazione e sono esenti dall’azione di riduzione esercitata dagli altri legittimari ai quali i primi devono, in ogni caso, corrispondere una quota del valore dell’azienda o della partecipazione societaria rapportata alla quota di legittima.

I legittimari non assegnatari possono, però, anche scegliere di rinunciare al pagamento della somma loro spettante e corrispondente al valore delle quote di legittima di cui agli art. 536 e seguenti del codice civile. Tale rinuncia, invero, si ritiene che non integri un patto successorio di tipo rinunciativo qualora si ragioni nel senso che essa ha ad oggetto un credito attuale che deriva direttamente dalla stipula dell’accordo. Pertanto, non si tratta di un diritto ereditario relativo ad una successione non ancora aperta.

La ratio del patto di famiglia è garantire la continuità dell’azienda o della struttura societaria, consentendo al disponente di scegliere tra i suoi discendenti quelli che ritiene più capaci nella prosecuzione dell’attività d’impresa. Invero, leggendo la relazione alla legge n 55/2006 un certo interesse per la prosecuzione ed il mantenimento dei rapporti di lavoro emerge in modo abbastanza chiaro.

È bene, altresì, considerare che il problema di coordinamento col divieto di patti successori di tipo istitutivo, già escluso, ut supra, in via legislativa, non dovrebbe assumere rilievo sol se si considera che col patto de quo il trasferimento dell’unità aziendale o delle quote avviene immediatamente.

La vicenda traslativa è cioè sin dalla data di sottoscrizione dell’accordo da parte dei paciscenti già perfetta ed efficace.

Occorre allora chiedersi come interpretare l’incipit ex art. 458 c.c.. Lo stesso dovrebbe essere interpretato nel senso che il patto di famiglia può essere ideato sia come accordo immediatamente produttivo di effetti giuridici, sia come pactum i cui effetti siano procrastinati al momento del decesso del disponente. Così ragionando, solo la seconda ipotesi integrerebbe una vera e propria eccezione al divieto dei patti istitutivi.

Con espresso riguardo alla struttura del patto, parte della dottrina ritiene che si tratti di un contratto bilaterale tra imprenditore ed assegnatari, a prescindere dal numero dei legittimari non destinatari delle attribuzioni. Secondo un’altra impostazione, si tratterebbe di un accordo trilatero nel quale devono partecipare anche i non assegnatari a pena di nullità. La seconda impostazione, più prudenziale, appare preferibile in quanto più ossequiosa del tenore letterale della norma.

Con riguardo alla natura giuridica del patto di famiglia, la dottrina si è interrogata sul se si possa discutere di un negozio di liberalità inter vivos oppure di un negozio a natura giuridica composita. Il quesito risulta ad oggi ancora sul tappeto anche se diversi studiosi preferiscono parlare di negozio a causa mista in considerazione della funzione dallo stesso effettivamente svolta e fatta salva, in ogni caso, la natura di negozio inter vivos.

Da quanto su detto emerge, dunque, che il patto di famiglia svolge diverse funzioni e finalità. È quindi uno strumento assai utile che non solo le piccole e medie imprese devono prendere in considerazione allo scopo di garantire la continuità aziendale ed evitare dissidi e contenziosi dopo la morte del capostipite.

Deve essere stipulato attraverso atto pubblico, a pena di nullità, e può essere impugnato entro un anno dai partecipanti per vizi del consenso.

Può essere modificato o sciolto in caso di stipula di successivo altro patto di famiglia o se viene esercitata la facoltà di recesso, se espressamente prevista dal contratto stesso.

L’art. 3 comma 4 ter del D. Lgs. 346/1990 stabilisce che i trasferimenti effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768 bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o di rami di esse, di quote sociali, e di azioni non sono soggetti all’imposta. In caso di quote sociali o azioni il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell’articolo 2359 primo comma numero 1 cc. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività di impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. Il mancato rispetto della condizione comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell’imposta in misura ordinaria, della sanzione prevista dall’art. 13 del d. lgs. 18/12/1997 n.471 e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l’imposta avrebbe dovuto essere pagata.

Si ricorda che il beneficio di cui all’articolo comma 3 comma 4 già citato si applica anche ai trasferimenti di azienda e partecipazioni sociali effettuati mediante trust a condizione che i beneficiari del trust siano il coniuge o i discendenti del disponente e la durata del trust non sia inferiore a cinque anni con l’impegno del trustee a proseguire/mantenere il controllo per almeno cinque anni. Il trust non deve essere discrezionale e revocabile.

Possiamo affermare, in conclusione, che il patto di famiglia è un valido strumento nelle mani dell’imprenditore, sia da un punto di vista della governance aziendale che da un punto di vista fiscale.

Roma, 17/02/2022

Avv. Filippo Simone Zinelli
Law Tax & Governance – Studio Legale e Commerciale

L’Avv. Filippo Simone Zinelli è intervenuto in qualità di relatore al Live Webinar ICC Italia “Protezione e pianificazione patrimoniale: rischi ed opportunità per privati ed imprese“, svoltosi il 27 gennaio scorso. La registrazione del Webinar è disponibile qui.

  • Filippo Simone Zinelli
    Filippo Simone Zinelli
Avvocato del Foro di Roma, co-founder di Law Tax & Governance – Studio Legale e Commerciale e della piattaforma Patrimoniosicuro.com, si occupa prevalentemente di consulenza ed assistenza in materia di pianificazione e protezione patrimoniale per privati ed aziende nonchè di assistenza alle imprese nell’ambito della contrattualistica, appalti e governance. Membro dell’Osservatorio Internazionale dell’ODCEC di Roma e Partner dell’Ufficio Internazionalizzazione di ANPIT, ha ricoperto il ruolo di Coordinatore dell’Ufficio di Presidenza per le Relazioni Esterne dell’Ordine degli Avvocati di Roma.
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