ICC Italia ha il piacere di presentare il nuovo format “L’Esperto risponde“. Domande e dubbi di aziende e professionisti sulle tematiche di competenza ICC esaminati direttamente dagli esperti delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro di ICC Italia.
La nuova rubrica prende avvio con il prezioso contributo del Prof. Maurizio Favaro in materia di Incoterms®. Già autore della Guida Ragionata Agli Incoterms® 2020, Favaro risponderà a quesiti pratici in materia di Incoterms® con un approccio casistico orientato a fugare i dubbi che emergono nell’operatività.
Quesito
La nostra azienda è in procinto di stipulare un contratto di consignment stock con un cliente messicano. Uno dei punti del contratto prevede la clausola Incoterms: FCA MILAN.
Si chiede al fine di evitare ambiguità ed incertezze se utilizzando tale clausola in caso di ritardi di consegna dovuti a fatti indipendenti dal venditore (es. affondamento della nave, sciopero dei trasportatori) lo stesso è esonerato da ogni responsabilità per i danni che potrebbe causare al compratore (es. fermo di produzione, ecc) e il compratore in virtù di quanto disciplinato dalla clausola FCA nulla può pretendere dal venditore.
Risposta:
Nella resa FCA degli Incoterms® la ripartizione degli oneri e dei rischi tra il venditore e l’acquirente può avvenire in due diverse modalità a seconda del quantitativo di merce di cui la spedizione è costituita. In pratica, allora, succede che ove tale quantitativo giustifichi il riempimento, da parte del venditore, di un’unità di carico completa (container, cassa mobile, camion, vagone, …), la consegna avviene presso il suo stabilimento (venditore). Come fosse una resa EXW.
Per, invece, un quantitativo di merce insufficiente al riempimento di una delle suddette unità di carico l’obbligazione di consegna da parte del venditore prevede che la merce venga, a suo onere e rischio, consegnata al terminal del vettore/spedizioniere designato dal compratore, da dove, poi, a seguito di consolidazione, ossia raggruppamento con altre spedizioni, proseguirà a onere e rischio del compratore per la destinazione finale scelta dal compratore.
Come si vede, un termine con due diverse procedure di affidamento della spedizione al vettore/spedizioniere:
– l’una presso lo stabilimento del mittente;
– l’altra presso quello del vettore/spedizioniere.
Ma in una cosa esse sono perfettamente uguali e univoche: nel fatto che l’onere e la responsabilità del trasporto principale (nel testo inglese originale definito come main carriage) ricade sempre ed esclusivamente sull’acquirente.
Pertanto, nel FCA il problema del ritardo nella riconsegna alla destinazione finale – ove ci siano date accettate e quindi da rispettare – non si pone assolutamente per il venditore. A meno di un suo ritardato affidamento delle merci al vettore (rispetto a un’eventuale data concordata) alla partenza che comprometta l’esito del rispetto dei termini di riconsegna finale.
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