In Incoterms®, L'Esperto risponde, MYICC Italia, Press News, Primo Piano

ICC Italia ha il piacere di presentare il nuovo format “L’Esperto risponde“. Domande e dubbi di aziende e professionisti sulle tematiche di competenza ICC esaminati direttamente dagli esperti delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro di ICC Italia.

La rubrica si avvale del prezioso contributo del Prof. Maurizio Favaro in materia di Incoterms®. Già autore della Guida Ragionata Agli Incoterms® 2020, Favaro risponderà a quesiti pratici in materia di Incoterms® con un approccio casistico orientato a fugare i dubbi che emergono nell’operatività.

Quesito

Abbiamo sentito parlare di assicurazioni “Contingency”. In che cosa consistono? E perché il Codice Civile non ne parla?

Risposta

Di Assicurazioni sussidiarie, le citate Contingency, il codice non ne parla direttamente, ma ammette invece che una copertura danni (e non solo) possa anche essere ripartita fra più assicuratori per evitare la concentrazione del rischio su un unico assicuratore. Queste forme assicurative richiedono un approfondimento perché rappresentano delle deroghe al normale concetto di assunzione del rischio in cui il rapporto si estrinseca tra un solo Assicuratore e un solo contraente/assicurato.

La polizza sussidiaria, o Contingency, è una copertura extra o aggiuntiva richiesta da un contraente diverso da quello che originariamente ha stipulato un’assicurazione per lo stesso rischio. Nella pratica operativa può verificarsi, per esempio, che un importatore abbia motivo per non ritenersi sufficientemente o pienamente coperto dalla assicurazione predisposta dal venditore, oppure che tema un’eventuale inadempienza da parte dell’Assicuratore scelto dal venditore. In questa, non del tutto rara, circostanza l’importatore – che anche per altri motivi farebbe bene a riflettere prima di comprare CIF integrandosi con questo termine una forte dipendenza dal suo fornitore – può provvedere a una sua propria copertura stipulando un contratto con un assicuratore di sua scelta e fiducia.
Altra condizione che suffraga una tale decisione, frutto anche qui di un approccio prudenziale alla materia, è quella in cui può trovarsi un esportatore che abbia venduto con clausole FOB oppure CFR o qualsivoglia altra resa in cui non vi sia per il venditore obbligo ad assicurare (che in definitiva sono tutti gli Incoterms® tranne i due contratti CIF e CIP). In tale situazione può maturarsi il dubbio che ove il compratore, per negligenza o altro, non abbia provveduto ad assicurarsi, il pagamento delle merci eventualmente danneggiate o, peggio, perdute possa non essere così facilmente effettuato. Un altro caso di ragionevole dubbio del venditore di vedersi indennizzare con regolarità in caso di sinistro alle merci è data dalla stessa vendita CIF in cui, per ipotesi, egli sia costretto per motivi contrattuali ad assicurare con una compagnia di assicurazione di un Paese estero. Casi, questi, che come si vede, l’importatore o l’esportatore, ragionevolmente insicuro dell’esito finale di un’azione indennitaria fino al punto, di vedere in pericolo lo stesso pagamento delle sue spettanze, potrebbe avere condivisibili motivazioni per provvedere a una più appropriata, per lui, copertura.
La legge, allora, dal presupposto che una doppia assicurazione per lo stesso rischio è una contravvenzione al principio indennitario ( che vieta all’assicurato di ottenere illecitamente il vantaggio di un indennizzo superiore al danno subito) consente una deroga sotto forma di
“assicurazione presso diversi assicuratori” (1910 c.c.) in cui l’assicurato dovrà: “(….) dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore (….)”. In tal modo, in caso di danno, l’assicuratore che indennizza il danno (in questo caso, l’assicuratore sussidiario) avrà titolo per agire in regresso nei confronti del primo assicuratore.

La polizza Contingency, allora, è un’assicurazione sussidiaria che va stipulata sia in presenza di una copertura già esistente oppure in una circostanza che renda particolarmente incerta la conclusione positiva di un’operazione commerciale in cui rischi di perimento delle merci siano possibili.

Per maggiori informazioni sugli Incoterms® 2020 vi invitiamo a visitare questa sezione.

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