In Incoterms®, L'Esperto risponde, MYICC Italia, Press News, Primo Piano

ICC Italia ha il piacere di presentare la nuova rubrica “L’Esperto risponde“. Domande e dubbi di aziende e professionisti sulle tematiche di competenza ICC esaminati direttamente dagli esperti delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro di ICC Italia.

La nuova rubrica prende avvio con il prezioso contributo del Prof. Maurizio Favaro in materia di Incoterms®. Già autore della Guida Ragionata Agli Incoterms® 2020, Favaro risponderà a quesiti pratici in materia di Incoterms® con un approccio casistico orientato a fugare i dubbi che emergono nell’operatività.

Quesito

Il nostro assicuratore ci ha convinto a stipulare una polizza globale sul (nostro) fatturato industriale. In questo modo non avremo più problemi di omissioni e/o dimenticanze nemmeno per le nostre merci in esportazione, quasi tutte CIF. Possiamo stare tranquilli?

Risposta

No, perché per le rese CIP e CIF il venditore non può assicurare sé stesso poiché privo dell’interesse assicurabile.
Cominciando dalla polizza globale, allora, va detto che tale prodotto sempre di più si diffonde per dare continuità, omogeneità e tranquillità al produttore/venditore che, abbonandosi per un anno per la copertura di tutta la merce prodotta e venduta – le polizze in abbonamento si inquadrano tra i prodotti “ a tempo” appunto – è liberato dai rischi (di omissione/dimenticanza) e dalle incombenze relativi all’assicurazione di ogni singola operazione, con i benefici per lui che è facile immaginare.
Approccio opportuno e prudente, questo, che va incoraggiato, sia chiaro, ma che non può essere adottato indiscriminatamente per l’intera attività mercantile dell’impresa, in quanto non tutte le vendite vedono il venditore titolare del principale requisito assicurativo che nelle polizze danni è quello dell’interesse assicurabile. Analizzando, infatti, i contratti del gruppo C degli Incoterms®, si evince che il rischio del trasporto è, come nel FOB, del compratore, privando il venditore del duplice requisito dell’interesse al risarcimento e del rischio di trasporto, ancorché il relativo costo sia da lui (e non dall’acquirente) sostenuto. Problema, questo, meno difficile da spiegarsi nei termini E ed F degli Incoterms, in cui è il compratore il soggetto su cui si concentrano, per contratto, sia gli oneri che i rischi del trasporto. E per i quali l’assicurazione non scatterebbe perché ci sarebbe il rischio, per il venditore (qualora contraente/assicurato di una polizza globale) di
trovarsi invischiato in una doppia-assicurazione (1910 c.c.). Ma nel caso dei contratti del gruppo C degli Incoterms® il rischio del trasporto incombe sul compratore. In questo caso, il venditore, liberato dal rischio ma altresì privo dell’interesse al risarcimento, come si è detto, non può assicurare sé stesso pena la nullità del contratto assicurativo (1904 c.c.). Dal che la controindicazione di un’assicurazione globale (quando contraente e assicurato siano lo stesso soggetto contrattuale) nelle rese CIF e CIP in cui l’assicurato non potrà che risultare il compratore.

Per maggiori informazioni sugli Incoterms® 2020 vi invitiamo a visitare questa sezione.

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