Newsletter Fiscale 1.2018
A questo numero hanno contribuito:
Avv. Paolo de’ Capitani (Studio Uckmar), Presidente della Commissione
Dott.ssa Flaminia Ceribelli (Enel SpA)
Dott. Alberto Pluviano (Satis Res Consulting)
In questo numero:
La riforma fiscale degli Stati Uniti d’America
Pubblicato il decreto ministeriale in materia di transfer pricing
La riforma fiscale degli Stati Uniti d’America
Tra le novità fiscali del panorama internazionale in primo piano vi è sicuramente la riforma fiscale entrata in vigore dal 1° gennaio 2018 negli Stati Uniti d’America. Il (primo) quadriennio di presidenza targato Trump prometteva di portare con sé sconvolgimenti dell’assetto precostituito, e così è stato, sicuramente in campo fiscale. Il dirompente Presidente degli Stati Uniti, infatti, è riuscito, con il sostegno del Congresso statunitense, a dare attuazione alla più importante riforma fiscale dal 1986 a oggi (propagandisticamente denominato Tax Cuts and Jobs Act), che avrà profonde conseguenze in futuro sulla competizione internazionale americana in tema di attrazione degli investimenti. Volendo semplificare, per ragioni di sintesi, il contenuto di tale riforma, tre sono i punti per le imprese su cui focalizzare l’attenzione: la riduzione della pressione fiscale, l’incentivo agli investimenti e la previsione di pregnanti misure antielusive per scoraggiare lo spostamento di materia imponibile verso Paesi a bassa fiscalità. Il primo pilastro della rivoluzione fiscale di Trump non poteva che essere la diminuzione del carico fiscale per le società, realizzata agendo su più fronti, certamente una delle principali promesse ai suoi sostenitori (soprattutto quelli che vestivano anche il ruolo di finanziatori) durante la campagna elettorale.
La prima innovazione radicale consiste nell’introduzione di un’aliquota unica a livello federale per la tassazione dei redditi di impresa pari al 21%, percentuale sensibilmente inferiore rispetto alla maggior parte delle aliquote previgenti (al plurale, in quanto erano previste diverse aliquote suddivise per scaglioni di reddito, la più alta fissata al 35%). La nuova aliquota, combinata con quelle mediamente applicate a livello statale e locale, mantiene gli Stati Uniti al di sotto della media dei Paesi europei (25,75% americano contro il 26,9% europeo). A questo si affianca un trattamento di ulteriore favore per il c.d. Foreign-Derived Intangible Income, previsione che consente un ulteriore alleggerimento dell’imposta dovuta (attraverso una deduzione dal reddito imponibile) per i profitti realizzati dall’esportazione di beni e servizi derivanti dallo sfruttamento delle intellectual properties. Con favore sono state trattate anche le LLC e le altre società tassate “per trasparenza”, le quali potranno ora procedere, nel calcolo del loro imponibile, ad un abbattimento del 20% sul reddito lordo, al cui risultato applicare poi le (nuove e ridotte) aliquote per la tassazione dei redditi personali dei soci. Oltre ad alleggerire il carico fiscale, la riforma punta a incentivare gli investimenti. Il secondo profilo delle agevolazioni alle società è infatti costituito dalla possibilità di “spesare” interamente nell’anno di acquisto gli investimenti di impianti e attrezzature, acquistati e messi in servizio dall’azienda tra il 27 settembre 2017 e il 31 dicembre 2022, senza la necessità di ammortizzare la spesa su più esercizi.
Il c.d. bonus depreciation, per il vero, era già previsto dal codice fiscale americano (section § 168 (K) (1) (A)), ma con la riforma passa dal 50% al 100% del costo sostenuto (a partire dal 2023 il bonus verrà progressivamente ridotto del 20% all’anno; ed è altresì prevista la possibilità per le imprese, previa elezione, di mantenere la vecchia percentuale del 50%). Tali iniziative, peraltro, devono essere lette considerando anche la previsione di un’imposta una tantum per il rimpatrio dei profitti accantonati negli anni all’estero dalle imprese americane, con cui si consentirà alle grandi multinazionali (tra cui giganti come Apple, accreditata di detenere circa 250 miliardi di dollari all’estero) di far rientrare i propri capitali nei confini nazionali versando un “balzello” dell’8% (o del 15,5% se si tratta di liquidità). La combinazione di queste misure consentirà, almeno nelle speranze dell’amministrazione di Trump, di dare nuovo slancio all’economia americana favorendo l’impiego, sotto forma di nuovi investimenti, del “tesoretto” accumulato negli anni nei paradisi fiscali ora da riportare in patria. La riforma, del resto, se da una parte blandisce, dall’altra punisce. Tra gli obiettivi del legislatore, infatti, vi era proprio quello di colmare le gravi lacune presenti nel sistema fiscale statunitense, particolarmente articolato e disseminato di deroghe, che hanno favorito negli anni la predisposizione da parte dei grandi gruppi multinazionali di articolate strutture di aggressive tax planning volte a sottrarre materia imponibile. Attraverso una “stretta” alla disciplina delle consociate off-shore, spesso beneficiarie di un ingente flusso di denaro sottratto al Fisco statunitense nella forma di passive income (interessi, dividendi e royalties), la speranza è che le imprese siano ora meno propense a impiegare schemi volti a trasferire, più o meno artificiosamente, il proprio reddito verso Paesi a bassa fiscalità. La lotta all’elusione si traduce, per l’Amministrazione di Trump, in due acronimi: GILTI e BEAT.
Il primo sta a indicare l’istituto del Global Intangible Low Tax Income (v. section 951A del codice fiscale statunitense), in forza del quale verranno ora sottoposti ad imposizione negli Stati Uniti i profitti generati dalle Controlled Foreign Companies, imputabili, per trasparenza, alla controllante americana nella misura eccedente una quota di “reddito routinario” determinata sulla base di appositi parametri forfettari (prima, a causa di loopholes del Subpart F dell’Internal Revenue Code, ciò non avveniva).
Il secondo acronimo sintetizza la Base Erosion Anti-Abuse Tax (v. section 59A), che interesserà i gruppi multinazionali radicati sul territorio statunitense con volume di affari superiore a 500 milioni di dollari, nel cui ambito si verificano potenziali fenomeni di trasferimento all’estero della base imponibile per effetto di rapporti infragruppo. Nello specifico, la BEAT prevede che si calcoli un’ipotetica imposta (una Anti-Abuse Tax, appunto) che ha come base imponibile la somma tra il reddito ordinariamente determinato per la controllante americana e l’ammontare dei flussi finanziari passivi che da quest’ultima transitano verso le consociate straniere, ossia il c.d. Modified Taxable Income (non concorrono alla formazione del MTI gli oneri connessi all’acquisto di beni-merce o i pagamenti sottesi all’esecuzione di contratti derivati o al mero rimborso di servizi). Qualora il 10% (5% per il 2018) di questo Modified Taxable Income dovesse risultare superiore alle imposte ordinariamente pagate dalla società americana, quest’ultima dovrà versare la differenza al Fisco statunitense. Un tale meccanismo risulterà tanto più incisivo (rectius penalizzante) quanto maggiore sarà la differenza tra il reddito d’impresa della società americana e il passive income “girato” alla consociata. È chiaro che queste misure, combinate con la previsione di favore verso il Foreign-Derived Intangible Income, spingeranno i colossi dell’high tech a vendere i propri prodotti e servizi sui mercati internazionali direttamente attraverso imprese statunitensi piuttosto che avvalendosi di subsidiaries estere, ponendo un argine al fenomeno della cessione dell’intellectual property oltreconfine, ma è anche chiaro, in maniera lampante per la BEAT, che esse possono impattare sulle società americane che fanno capo a gruppi italiani i quali, per esempio, concedono alle prime licenze per li sfruttamento di marchi o brevetti. Resta peraltro da valutare il rapporto tra queste nuove misure e l’odierno apparato normativo sovranazionale – voluto e costruito dagli U.S.A. – a cominciare dalle regole WTO che vietano i sussidi alle esportazioni, e OCSE che vietano a uno dei due Stati sottoscrittori di una Convenzione contro le doppie imposizioni di tassare oltre i limiti del valore normale (art. 9), così come di negare una deduzione normalmente consentita nei rapporti domestici (art. 24).
Si confida pertanto che le misure in questione, e in particolare la BEAT, cedano il passo nei rapporti con una controparte residente in un Paese “convenzionato”, come è l’Italia, anche se i primi e autorevoli commenti della dottrina statunitense vanno in senso contrario (v. quanto scritto dal Prof. Reuven Avy-Yonah, Beat It: Tax Reform and Tax Treaties).
Pubblicato il decreto ministeriale in materia di transfer pricing
La Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 2018 ha pubblicato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze in materia di prezzi di trasferimento nelle operazioni transfrontaliere tra imprese associate.
Il decreto ha attuato la disposizione contenuta nell’articolo 59, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, che ha stabilito per queste operazioni il principio di libera concorrenza: questo allinea esplicitamente il fondamento della disciplina italiana all’ “arm’s length principle”, principio fondamentale alla base delle Linee Guida OCSE in materia di prezzi di trasferimento. (Sino ad ora, la normativa italiana faceva riferimento al concetto di “valore normale”, peraltro già ampiamente interpretato, nella prassi italiana recente, in relativa coerenza con l’arm’s lenght principle, come definito dall’OCSE). Il testo del Decreto, in sostanziale coerenza con la più recente versione delle Linee Guida OCSE pubblicata nel mese di luglio 2017, indirizza in particolare le seguenti tematiche:
– Una serie di definizioni centrali per la materia (imprese associate, partecipazione, imprese indipendenti, operazione controllata/non-controllata, indicatore finanziario).
– Le nozioni fondamentali per l’interpretazione del concetto di “comparabilità”.
– I metodi per la determinazione dei prezzi di trasferimento.
– I criteri per l’eventuale aggregazione delle operazioni.
– L’intervallo di valori conformi al principio di libera concorrenza.
– I servizi infragruppo a basso valore aggiunto.
– La documentazione (includendo un rinvio ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate per l’aggiornamento, in linea con le migliori pratiche internazionali, delle disposizioni relative alla documentazione in materia di prezzi di trasferimento).
Oltre al contenuto del provvedimento, è particolarmente interessante il metodo che è stato seguito per arrivare al testo definitivo, che sembra chiaramente ispirarsi al metodo delle “public consultations” che l’OCSE ha utilizzato sempre più frequentemente nel corso dell’ultimo decennio (in particolare nell’ambito del progetto “BEPS”). Il processo di pubblica consultazione si è avviato in febbraio con la pubblicazione di una bozza di testo del decreto, sulla quale tutte le parti interessate potevano inviare commenti entro il 21 marzo (la consultazione riguardava altresì lo schema di provvedimento direttoriale previsto dall’articolo 31-quater del DPR 600 del 1973).
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha quindi pubblicato 38 contributi pervenuti da associazioni di categoria, società di consulenza, studi legali e tributari, gruppi multinazionali ed esperti della materia. Infine, l’8 maggio, Si è svolto al Ministero dell’Economia e Finanze un incontro con gli operatori per discutere dei commenti e dei contributi pervenuti nell’ambito della consultazione pubblica. Il processo seguito è particolarmente apprezzabile ed ha portato (analogamente a quanto si osserva con le public consultations dell’OCSE) a utili modifiche rispetto al testo iniziale, in particolare in tema di analisi di comparabilità, gerarchia dei metodi e aggregazione delle operazioni. È stata inoltre inserita una nuova disposizione in tema di servizi a basso valore aggiunto che richiama, in maniera sintetica, il tentativo di semplificazione introdotto nelle Linee Guida OCSE nel 2016.
Nonostante il provvedimento abbia trattato molti temi su cui ci si attendeva una posizione o un chiarimento da parte dell’Amministrazione Finanziaria, ulteriori chiarimenti sono attesi in successivi provvedimenti; tra i principali:
• Rettifiche di comparabilità
• Individuazione dell’intervallo di valori di libera concorrenza
• Articolazione del contraddittorio con il contribuente
• Individuazione delle base di costi (diretti e indiretti) cui applicare il margine del 5%
• Documentazione specifica
• Attuazione tramite aggiornamento del Provvedimento e della Circolare in materia di oneri documentali
• Rapporto con le circolari no. 32/1980 e 42/1981
• End‐year adjustments
• Finanziamenti infragruppo
È auspicabile che questo processo di pubblica consultazione venga adottato con regolarità in Italia come uno standard per affrontare tematiche complesse su cui il contributo da parte dei diversi Paesi e delle associazioni di categorie assume notevole rilevanza per avere un quadro il più completo possibile su cui intervenire per fornire indicazioni. Si segnala anche che lo scorso 3 luglio 2018, l’OCSE ha avviato una consultazione pubblica in tema di transazioni finanziarie infragruppo, al fine di rilasciare nuove indicazioni per l’attuazione dalle Azioni 8-10 del Beps Action Plan. La consultazione affronta, anche se ancora molto a livello generale, alcuni aspetti relativi alle transazioni finanziarie tra cui la gestione della tesoreria accentrata, la concessione di garanzie, fornendo interessanti spunti di riflessione in merito alle relative metodologie di pricing. La consultazione si concluderà il 7 Settembre, ma non è detto che si formi il consenso da parte dei diversi Paesi coinvolti.
Caso Taricco: i diritti costituzionali prevalgono alla fine sulle preoccupazioni europee per le frodi Iva
Il 31 maggio 2018 sono state depositate le motivazioni della sentenza della Corte costituzionale sul caso Taricco che pongono la parola fine a una querelle che ha rischiato di sconvolgere il sistema della prescrizione nelle frodi Iva.
Come noto la vicenda tra origine dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, 8 settembre 2015, causa C-105/14, con la quale i giudici europei avevano ipotizzato, nelle fattispecie in cui il decorso del termine di prescrizione rischiasse di compromettere l’interesse europeo al contrasto delle frodi, l’obbligo per il giudice nazionale di disapplicare la disciplina interna in materia di atti interruttivi della prescrizione.
Sulla base di questa sentenza, la Corte di Appello di Milano, con ordinanza 18 settembre 2015, aveva rimesso gli atti alla Corte costituzionale ritenendo che la disapplicazione degli articoli 160 terzo comma e 161 secondo comma c.p. comportasse l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2 della legge 2 agosto 2008 (ordine di esecuzione del Trattato di Lisbona) per violazione dell’articolo 25, comma 2, Cost.
Al giudizio conseguentemente instauratosi di fronte alla Consulta è stato riunito anche quello derivante da una seconda ordinanza di rimessione, emessa dalla Corte di Cassazione, che ha sollevato questione di legittimità costituzionale non solo sotto il profilo del principio di legalità ma anche in relazione agli articoli 3, 11, 27, co. 3, 101, co. 2, Cost.
In particolare, i giudici remittenti ritenevano che il principio di legalità fosse stato violato sotto un duplice profilo. In primis, a seguito della decisione della Corte di Giustizia, si fosse verificato un aggravamento della disciplina in materia di prescrizione (che secondo l’interpretazione italiana ha natura sostanziale, e non meramente procedimentale) potenzialmente applicabile anche a fattispecie realizzate prima della pubblicazione della sentenza della Corte di Giustizia. Oltre a ciò, secondo i rimettenti, la sentenza europea rendeva indeterminata la disciplina della prescrizione dei reati per le frodi Iva in quanto non chiariva quando le frodi fossero tanto gravi da comportare la disapplicazione delle disposizioni interne, lasciando dunque al giudice penale una discrezionalità altrimenti rifiutata dal nostro ordinamento.
La Corte costituzionale, con l’ordinanza 26 gennaio 2017, n. 24, pur condividendo nella sostanza le obiezioni dei giudici a quibus appena indicate, ha tuttavia avviato un dialogo con la Corte di Giustizia, rinviando nuovamente la questione alla medesima Corte europea, sollecitando alcuni approfondimenti sul rapporto dei principi espressi in Taricco con le garanzie costituzionali.
La Corte di Giustizia, intervenendo quindi per la seconda volta sulla questione, con la sentenza del 5 dicembre 2017, C-42/17 (Taricco II), ha precisato che l’obbligo per il giudice nazionale di disapplicare la disciplina penale interna deve intendersi limitato ai fatti commessi dopo la pubblicazione della sentenza Taricco I che l’ha sancita (8 settembre 2015) e che in ogni caso anche dopo questa data il giudice interno ha l’obbligo di verificare che tale disapplicazione non sia incompatibile con il principio di determinatezza della legge penale, sancito anche dall’art. 49 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Dopo il secondo intervento della Corte di Giustizia rimanevano tuttavia ancora aperte alcune questioni, risolte finalmente con la citata sentenza del 31 maggio della Corte costituzionale.
Se per i fatti commessi prima del 8 settembre 2015 non residuava infatti alcun dubbio sulla non applicabilità delle indicazioni della prima sentenza Taricco, non era invece del tutto chiaro quale fosse la disciplina applicabile nei procedimenti per fatti commessi dopo quella data, ove la Corte di Giustizia aveva lasciato ampio margine discrezionale al giudice penale. Al riguardo, la Consulta ha però chiarito che “Il principio di determinatezza ha una duplice direzione, perché non si limita a garantire, nei riguardi del giudice, la conformità alla legge dell’attività giurisdizionale mediante la produzione di regole adeguatamente definite per essere applicate, ma assicura a chiunque «una percezione sufficientemente chiara e immediata» dei possibili profili di illiceità penale della propria condotta (sentenze n. 327 del 2008 e n. 5 del 2004; nello stesso senso, sentenza n. 185 del 1992). Pertanto, quand’anche la <> potesse assumere, grazie al progressivo affinamento della giurisprudenza europea e nazionale, un contorno meno sfocato, ciò non varrebbe a «colmare l’eventuale originaria carenza di precisione del precetto penale»”.
La Corte ha quindi ritenuto che anche per i fatti commessi dopo l’8 settembre 2015 non è possibile disapplicare la normativa interna sulla prescrizione in quanto tale disapplicazione sarebbe giocoforza lesiva del principio di determinatezza (oltre che del diritto dell’imputato ad essere giudicato entro un termine congruo rispetto al fatto contestato). La tutela degli interessi finanziari dell’UE rispetto al decorso dei termini di prescrizione, peraltro, è stata rafforzata, rispetto al caso concreto trattato in Taricco, sia con la riforma della prescrizione del 2011 (Legge 14 settembre 2011, n. 148), sia, ulteriormente, con quella del 2017 (Legge 23 giugno 2017, n. 103).
Cass., sez. V, sentenza 18 maggio 2018, n. 12237: stabile organizzazione ai fini Iva – necessità di un corredo umano e tecnico – insufficienza di una sede dedicata alle riunioni di alcuni manager
Nel caso affrontato dalla Cassazione l’Amministrazione finanziaria pretendeva che fossero imponibili ai fini Iva in Italia alcune operazioni compiute in favore di un consorzio nonostante la sede dello stesso si trovasse in Francia. L’Agenzia delle Entrate, infatti, riteneva che il consorzio disponesse in Italia di una stabile organizzazione alla quale avrebbero dovuto essere imputate le operazioni oggetto di accertamento. In concreto, l’Agenzia delle Entrate aveva ravvisato gli elementi di una stabile organizzazione per il fatto che alcuni managers del consorzio fossero soliti riunirsi in Italia, configurando quindi, secondo gli accertatori, una sede di direzione idonea a qualificarsi come stabile organizzazione. In effetti, ai fini delle imposte sui redditi la presenza di una sede direttiva è proprio una delle fattispecie cui l’articolo 5, par. 2, del Modello Ocse contro le doppie imposizioni ricorre l’esistenza di una stabile organizzazione.
Tuttavia, le conclusioni a cui giunge la Suprema Corte, inevitabili se si ricordano i precedenti della Corte di Giustizia (a partire dal caso Berkholz del 1985) possono riassumersi nel principio secondo cui il fatto che le riunioni di alcuni manager avvengano nel territorio italiano non è sufficiente ai fini della configurabilità di un “centro di attività stabile”, così come richiesto dalla disciplina IVA, data l’insussistenza di una struttura dotata di mezzi umani e tecnici necessari per lo svolgimento dell’attività. L’esito del ricorso in Cassazione presentato dall’Agenzia pareva quindi segnato in partenza, essendo appunto impostato su una equiparazione della nozione di stabile organizzazione ai fini delle imposte dirette e ai fini Iva che è da decenni smentita dalla giurisprudenza e che, giustamente, era stata rifiutata anche in entrambe i gradi di merito, tanto che, a prima vista, si sarebbe forse potuto risolvere il giudizio di Cassazione attraverso un’ordinanza ai sensi degli artt. 360bis, n. 1, e 375, n. 5, c.p.c. D’altra parte, recependo gli insegnamenti della Corte di Giustizia, anche l’art. 11 del Regolamento UE n.282/2011 prevede che «stabile organizzazione» designa qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede dell’attività economica di cui all’articolo 10 del presente regolamento, caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di ricevere e di utilizzare i servizi che le sono forniti per le esigenze proprie di detta organizzazione”.
La Corte di Giustizia interviene sulla natura delle disposizioni in materia di prezzi di trasferimento, statuendo che laddove si riscontrino giustificazioni ragionevoli e non motivate dal risparmio fiscale, le operazioni infragruppo possono discostarsi dal valore che parti indipendenti avrebbero stabilito (sentenza della Corte di Giustizia 31 maggio 2018, C-382/16, Hornbach-Baumarkt AG)
Le ragioni di gruppo possono in astratto giustificare una deroga rispetto al criterio del valore di mercato che sarebbe stato pattuito tra parti indipendenti. In altre parole, la Corte di Giustizia sembra intendere le disposizioni sul transfer pricing come antielusive, e non come meccanicamente protettive della base imponibile nazionale, con la conseguenza che sarebbe possibile giustificare la deviazione rispetto al valore normale richiamando gli interessi del gruppo.
Nel caso di specie la società controllante tedesca, non remunerata, aveva rilasciato alcune lettere di patronage a favore di una controllata olandese che ne aveva bisogno per finanziare la sua attività. Le ricadute di questo approccio possono essere molto importanti, non solo per l’evidente parallelismo con la tematica dei finanziamenti infruttiferi – già più volte oggetto di contestazione da parte della nostra Amministrazione – ma anche per quel che concerne le cd. business restructurings, laddove per esempio la controllante decida di delocalizzare una branca della propria attività, costituendo all’estero una newco nella prospettiva di incassare un domani i suoi dividendi. Come noto, infatti, in simili fattispecie l’Amministrazione italiana ha sostenuto in questi anni che la controllante dovesse essere remunerata da parte della newco, perché nessun terzo avrebbe mai rinunciato alla propria attività senza un corrispettivo.
Il riferimento al gruppo (sia in termini di interessi del gruppo che in termini di appartenenza al gruppo) è un tema ormai ricorrente su cui si sta formando un consenso in termini di approccio metodologico per definire il pricing delle transazioni finanziarie. Nel rapporto BEPS si riconosce valore, per verificare che le condizioni riferite ad una transazione finanziaria sia in linea con le condizioni di mercato, alla c.d. passive association come elemento di correzione rispetto al prezzo praticato a un terzo indipendente. Conferenza ICC-BIAC-Business Europe / Monaco di Baviera, 29 giugno 2018 Il 29 giugno si è tenuta a Monaco di Baviera la conferenza “Digitalisation and the Future of Profit Taxation”, organizzata congiuntamente da ICC, BIAC (Business at OECD) e Business Europe. Nel giro di poco tempo questa conferenza è diventata un importante appuntamento annuale nel mondo della fiscalità internazionale, come dimostra la partecipazione molto qualificata, sia tra coloro che hanno parlato nei diversi panels, sia tra i partecipanti in sala. Sotto il profilo istituzionale, hanno partecipato alla conferenza: – per l’OCSE: Achim Pross (Head of international co-operation and tax administration); – per la Commissione Europea: Maria Teresa Fábregas (Director of Indirect Taxation and Tax Administration); – per l’ONU: Michael Lennard (Chief of tax cooperation section), collegato in video conferenza. Dal lato degli organizzatori, ICC, BIAC e Business Europe erano rappresentati dai presidenti dei rispettivi comitati fiscali: Christian Kaeser (Chairman of the ICC Commission on Taxation), Will Morris (Chairman, BIAC Committee on Taxation) e Krister Andersson (Chiairman Tax Comitte, Business Europe). ICC ha pubblicato una esaustiva webstory che riassume gli aspetti salienti dell’evento: https://iccwbo.org/media-wall/news-speeches/3-ways-digitalisation-shaping-future-taxation/ I due temi più importanti, la tassazione di “digital business models” e “dispute prevention and resolution” non si prestavano ovviamente a indicazioni conclusive, ma proprio per questo si dimostra importante creare eventi che permettano agli attori economici di esprimersi autorevolmente e confrontarsi con il fine di condividere regole e principi di base; questo aspetto è stato sottolineato da tutti nelle conclusioni: un approccio congiunto, soprattutto tra ICC e BIAC, consente di indirizzare messaggi più forti e coordinati verso il mondo istituzionale.
Un altro aspetto fondamentale è quello del “timing”: si constata infatti che, se da un lato è senz’altro positivo il fatto che molti temi di fiscalità internazionale siano ormai indirizzati a livello di “inclusive framework” OCSE-G20 e quindi con il concorso di oltre 100 paesi, d’altro lato il processo decisionale diventa sempre più complesso ed è quasi impossibile modificare le cose una volta che un faticoso consenso internazionale è stato raggiunto su un tema; è quindi fondamentale che ICC e BIAC portino il loro contributo alle discussioni il più presto possibile, quando ancora le posizioni dei vari governi non sono cristallizzate: sotto questo profilo la conferenza di Monaco rappresenta un esempio ideale, soprattutto sul tema dei digital business models, su cui vi sono chiaramente posizioni ancora molto diverse tra i governi di molti paesi.