COSA SONO LE REGOLE INCOTERMS®?

Le Regole Incoterms® – INternational COmmercial TERMS – sono termini contrattuali, codificati dalla Camera di Commercio Internazionale, che identificano in maniera chiara la ripartizione tra venditore e compratore delle obbligazioni, dei rischi e delle spese connesse alla consegna della merce.

Gli Incoterms® disciplinano nello specifico chi, tra le due parti contrattuali, debba stipulare il contratto di trasporto della merce e l’eventuale assicurazione fino al luogo convenuto; chi si debba far carico delle incombenze relative allo sdoganamento all’esportazione e all’importazione; individuano, inoltre, dove e quando avviene la consegna della merce, il momento del trasferimento dei rischi di danni alla merce dal venditore al compratore e ogni altra spesa relativa alla consegna della merce.

Le Regole Incoterms® rappresentano uno standard riconosciuto a livello globale e vengono inserite nei contratti nazionali e internazionali, offrendo un punto di riferimento certo per importatori, esportatori, avvocati, trasportatori e assicuratori che lavorano nel mondo del commercio internazionale.

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I TERMINI INCOTERMS® 2020

Le regole Incoterms® sono diventate una parte essenziale del linguaggio quotidiano del commercio. Sono incorporate nei contratti per la vendita di beni in tutto il mondo e forniscono regole e linee guida fondamentali per importatori, esportatori, avvocati, trasportatori e assicuratori che lavorano nel mondo del commercio internazionale.

TERMINI PER OGNI TIPO DI TRASPORTO

Le presenti regole possono essere utilizzate indipendentemente dal modo di trasporto scelto ed anche nel caso in cui si utilizzi più di un modo di trasporto.

EXW – Ex Works

Franco Fabbrica” significa che il venditore effettua la consegna mettendo la merce a disposizione del compratore nei propri locali o in altro luogo convenuto (stabilimento, fabbrica, magazzino, ecc.). Il venditore non ha l’obbligo di caricare la merce sul veicolo di prelevamento, né di sdoganarla all’esportazione, nel caso in cui tale sdoganamento sia previsto.
EXW comporta il livello minimo di obbligazioni per il venditore.

FCA – Free Carrier

Franco Vettore”: il venditore effettua la consegna rimettendo la merce al vettore o ad altra persona designata dal compratore nei propri locali o in altro luogo convenuto.
FCA richiede che il venditore, se previsto, sdogani la merce all’esportazione, ma non all’importazione nel paese di destinazione, obbligo che spetta al compratore così come quello di pagare eventuali diritti di importazione o di espletare eventuali formalità doganali all’importazione.
FCA richiede che il compratore, se previsto, debba dare istruzioni al vettore di emettere una polizza di carico al venditore.
FCA è il termine consigliato per la consegna di container.

CPT – Carriage Paid To

Trasporto Pagato fino a” significa che il venditore effettua la consegna rimettendo la merce al vettore o ad altra persona designata dallo stesso venditore in un luogo concordato (se tale luogo è stato concordato tra le parti) e che il venditore deve stipulare il contratto di trasporto e sopportare le spese necessarie per l’invio della merce al luogo di destinazione convenuto.
Quando si utilizzano CPT, CIP, CFR o CIF, il venditore adempie la sua obbligazione di effettuare la consegna quando rimette la merce al vettore e non quando la merce arriva al luogo di destinazione.

CIP – Carriage And Insurance Paid To

Trasporto e Assicurazione Pagati fino a”: il venditore effettua la consegna rimettendo la merce al vettore o ad altra persona da lui stesso designata in un luogo concordato (se tale luogo è stato concordato tra le parti). Tale luogo rappresenta il momento del passaggio del rischio al compratore, anche se spetta al venditore stipulare il contratto di trasporto e sostenere le spese necessarie per l’invio della merce al luogo di destinazione convenuto.
II venditore provvede anche ad una copertura assicurativa contro il rischio del compratore di perdita o di danni alla merce durante il trasporto. Il compratore deve tener presente che secondo la regola CIP il venditore è obbligato a ottenere una copertura assicurativa che copre “tutti i rischi” ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi. Le parti sono, tuttavia, libere di concordare un livello di copertura assicurativa differente, quindi meno ampio.
CIP richiede che il venditore, se del caso, sdogani la merce all’esportazione, ma non all’importazione nel paese di destinazione, obbligo che spetta al compratore così come quello di pagare eventuali diritti di importazione o espletare eventuali formalità doganali all’importazione.

DPU – Delivered at Place Unloaded

Reso al Luogo di destinazione Scaricato”: il venditore effettua la consegna mettendo la merce scaricata a disposizione del compratore nel porto o luogo concordato. Tale porto o luogo include ogni spazio, coperto o scoperto, come una banchina, un magazzino, un piazzale per container, un terminal stradale, ferroviario o aeroportuale. Il venditore sopporta tutti i rischi connessi al trasporto e alla scaricazione della merce nel porto o luogo di destinazione convenuto.
DPU richiede che il venditore, se del caso, sdogani la merce all’esportazione, ma non all’importazione nel paese di destinazione, obbligo che spetta al compratore così come quello di pagare eventuali diritti di importazione o espletare eventuali formalità doganali all’importazione.

DAP – Delivered At Place

Reso al Luogo di Destinazione” significa che il venditore effettua la consegna mettendo la merce a disposizione del compratore sul mezzo di trasporto di arrivo pronta per la scaricazione nel luogo di destinazione convenuto. Il venditore sopporta tutti i rischi connessi al trasporto della merce al luogo convenuto.
Se il venditore sostiene delle spese previste nel suo contratto di trasporto relative alla scaricazione nel luogo di destinazione, egli non ha titolo a recuperare tali spese dal compratore, salvo diverso accordo fra le parti.
DAP richiede che il venditore, se del caso, sdogani la merce all’esportazione. Comunque, il venditore non ha l’obbligo di sdoganare la merce all’importazione, pagare eventuali diritti di importazione o espletare eventuali formalità doganali all’importazione.

DDP – Delivered Duty Paid

Reso Sdoganato” significa che il venditore effettua la consegna mettendo la merce a disposizione del compratore, sdoganata all’importazione, sul mezzo di trasporto di arrivo pronta per la scaricazione nel luogo di destinazione convenuto. Il venditore sopporta tutte le spese e i rischi connessi al trasporto della merce al luogo di destinazione e ha l’obbligo di sdoganare la merce non solo all’esportazione ma anche all’importazione, di pagare eventuali diritti sia di esportazione sia di importazione ed espletare tutte le formalità doganali.
Se il venditore sostiene delle spese previste nel suo contratto di trasporto relative alla scaricazione nel luogo di destinazione, egli non ha titolo a recuperare tali spese dal compratore, salvo diverso accordo fra le parti.
L’IVA o altre imposte simili pagabili per l’importazione sono a carico del venditore, salvo diverso accordo esplicito nel contratto di vendita.
Il DDP comporta il livello massimo di obbligazioni per il venditore.

TERMINI PER IL TRASPORTO VIA MARE

Le seguenti regole possono essere utilizzate esclusivamente in caso di trasporto marittimo o per vie d’acqua interne.

FAS – Free Alongside Ship

Franco lungo Bordo” significa che il venditore effettua la consegna mettendo la merce sottobordo della nave (ad es. su una banchina o sopra una chiatta) designata dal compratore nel porto d’imbarco convenuto. Il rischio di perdita o di danni alla merce passa quando la merce è sottobordo della nave e il compratore sopporta tutte le spese da tale momento in avanti.
Il venditore deve provvedere a consegnare la merce sottobordo della nave o procurare la merce già così consegnata per la spedizione. Il riferimento a “procurare” qui riguarda le cosiddette vendite multiple a catena.
FAS richiede che il venditore, se del caso, sdogani la merce all’esportazione. Comunque, il venditore non ha l’obbligo di sdoganare merce all’importazione, pagare eventuali diritti di importazione o espletare eventuali formalità doganali all’importazione.

FOB – Free On Board

Franco a Bordo” significa che il venditore effettua la consegna mettendo la merce a bordo della nave designata dal compratore nel porto d’imbarco convenuto o procurando la merce già così consegnata. Il rischio di perdita o di danni alla merce passa quando la merce è a bordo della nave e il compratore sopporta tutte le spese da tale momento in avanti.
Il venditore deve provvedere a consegnare la merce a bordo della nave o procurare la merce già così consegnata per la spedizione. Il riferimento a “procurare” qui riguarda le cosiddette vendite multiple a catena.
FOB richiede che il venditore, se del caso, sdogani la merce all’esportazione. Comunque, il venditore non ha l’obbligo di sdoganare la merce all’importazione, pagare eventuali diritti di importazione o espletare eventuali formalità doganali all’importazione.

CFR – Cost and Freight

Costo e Nolo” significa che il venditore effettua la consegna mettendo la merce a bordo della nave o procurando la merce già così consegnata. Il rischio di perdita o di danni alla merce passa quando la merce è a bordo della nave. Il venditore deve stipulare il contratto di trasporto e sopportare le spese necessarie per l’invio della merce al porto di destinazione convenuto.
Questa regola presenta due punti critici, perché il passaggio del rischio e il trasferimento delle spese avvengono in luoghi diversi. Mentre il contratto specificherà sempre un porto di destinazione, esso potrebbe non specificare il porto d’imbarco, ove il rischio passa al compratore. Se il porto d’imbarco presenta un particolare interesse per il compratore, si raccomanda alle parti di specificarlo il più chiaramente possibile nel contratto.
Se il venditore sostiene delle spese previste nel suo contratto di trasporto relative alla scaricazione in un punto specifico nel porto di destinazione, egli non ha titolo a recuperare tali spese dal compratore, salvo diverso accordo fra le parti.

CIF – Cost, Insurance and Freight

Costo, Assicurazione e Nolo” significa che il venditore effettua la consegna mettendo la merce a bordo della nave o procurando la merce già cosi consegnata. Il rischio di perdita o di danni alla merce passa quando la merce è a bordo della nave. Il venditore deve stipulare il contratto di trasporto e sopportare le spese necessarie per l’invio della merce al porto di destinazione convenuto.
Il venditore provvede anche ad una copertura assicurativa contro il rischio del compratore di perdita o danni alla merce durante il trasporto. Il compratore deve tener presente che secondo la regola CIF il venditore è obbligato ad ottenere soltanto una copertura assicurativa minima. Ove il compratore desideri avere una protezione assicurativa più ampia, dovrà accordarsi espressamente con il venditore o provvedere direttamente ad un’assicurazione integrativa.
Questa regola presenta due punti critici, perché il passaggio del rischio e il trasferimento delle spese avvengono in luoghi diversi. Mentre il contratto specificherà sempre un porto di destinazione, esso potrebbe non specificare il porto d’imbarco, ove il rischio passa al compratore.

Le best practice per la spedizione dei container via mare

 

Nel caso di merci spedite in container attraverso un porto, ICC raccomanda – nella Guidance Note INCOTERMS® 2020 FCA and CPT: Best practice for shipping containers through ports – l’utilizzo delle regole Incoterms® 2020 FCA e CPT (nonché CIP nel caso sia inclusa l’assicurazione), in quanto forniscono in maniera precisa e chiara i due punti fondamentali che individuano il trasferimento, da venditore a compratore, del costo del trasporto e del rischio:

  • Terminal container FCA [porto di partenza] Incoterms® 2020
  • Terminal container CPT o CIP [porto di arrivo] Incoterms® 2020

COME SI INSERISCONO GLI INCOTERMS® IN UN CONTRATTO?

Le regole Incoterms® sono regole di natura pattizia: se le parti scelgono di adottarle per regolare questi aspetti, devono richiamarle esplicitamente nel proprio contratto, riportando la regola scelta, seguita dal luogo convenuto, Incoterms® e dall’anno dell’edizione prescelta, come nel seguente esempio: “FCA Genova Incoterms® 2020”.

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ICC Italia organizza l’Executive Course Incoterms® 2020 che offre una preparazione specialistica sulle regole Incoterms®,  con approfondimenti su una pluralità di aspetti e criticità dal punto di vista contrattuale, doganale e fiscale, assicurativo, dei trasporti e dei pagamenti, tutti elementi che intervengono in una operazione commerciale con l’estero e che hanno un impatto significativo l’uno sull’altro.

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Le pubblicazioni Incoterms®

Incoterms 2020 in italiano

Incoterms® 2020 Edizione Italiano-Inglese

Le regole Incoterms®
individuano le principali responsabilità di compratori e venditori relativamente alla consegna della merce in un contratto di vendita.

ICC Guide to Incoterms® 2020

ICC Guide to Incoterms® 2020

La Guida passa in rassegna gli 11 termini, commentandoli sezione per sezione in modo chiaro e intuitivo.

Guida ragionata agli Incoterms® 2020

Il volume offre una panoramica sui termini di commercio codificati da ICC che individuano obblighi, spese e rischi relativi alla consegna della merce in un contratto di vendita.

Incoterms® 2020 Official App

Le Regole Incoterms® | App Ufficiale ICC

L’applicazione guarda ai professionisti del commercio B2B con una nuova interfaccia semplificata.

ICC HANDBOOK ON TRANSPORT AND THE INCOTERMS© 2020 RULES – EBOOK

ICC Handbook on Transport

La pubblicazione fornisce con chiarezza un supporto pratico ai professionisti del settore dei trasporti che si confrontano con transazioni che coinvolgono le regole Incoterms®.

Incoterms® 2020 Checklist and Flowcharts

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Per guidare le imprese, nella scelta della corretta regola da inserire nei contratti di vendita di beni.

The Journey to Incoterms® 2020

Le regole Incoterms®, redatte e sviluppate da esperti del commercio internazionale di tutto il mondo, vengono pubblicate da ICC, nella loro prima edizione, nel 1936. L’edizione attualmente in uso è quella 2020, entrata in vigore il 1° gennaio 2020.

1923 | ICC conduce un primo studio sui sei termini commerciali più utilizzati in 13 Paesi, evidenziando disparità nella loro interpretazione.

2020 | L’ultimo aggiornamento delle Regole Incoterms® è stato rilasciato nella seconda metà del 2019 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2020.

Incoterms® è un marchio registrato della Camera di Commercio Internazionale. Tutti i diritti sono riservati e, come ogni pubblicazione o documento ufficiale ICC, sottoposti a copyright. Ne è vietata la riproduzione integrale o parziale con qualsiasi mezzo – grafico, elettronico o meccanico, (inclusa fotocopiatrice, scanner, registrazione, ecc.) – salvo autorizzazione scritta da parte della ICC e, per quanto riguarda la versione italiana, da parte di ICC Italia.

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