Avv. Andrea Sganzerla
L’introduzione dei nuovi dazi americani ha generato fortissime preoccupazioni tra le aziende coinvolte in contratti di distribuzione e fornitura internazionali verso gli USA. E’ indubbio che i dazi imposti dall’amministrazione americana aumentino notevolmente i costi operativi, rendendo cruciale l’analisi delle clausole contrattuali esistenti e l’adozione di misure adeguate per mitigare tali impatti. Diverse legislazioni nazionali si occupano delle situazioni di difficoltà, attraverso norme volte a tutelare la parte svantaggiata nel caso in cui gli eventi abbiano reso la prestazione più onerosa di quanto si potesse ragionevolmente prevedere al momento della conclusione del contratto. Tuttavia, le soluzioni adottate dalle leggi nazionali possono essere sostanzialmente diverse da Paese a Paese.
Pacta sunt servanda… ma con eccezioni
Ma questa regola è accompagnata da eccezioni. Una di queste viene incontro alla parte che, senza colpa, si trovi nell’impossibilità di tener fede alle sue obbligazioni a causa di eventi esterni imprevedibili, parliamo in questo caso di impossibilità sopravvenuta (prevista dall’art.1463 c.c. nell’ordinamento italiano) e, più in generale delle clausole di Forza Maggiore solitamente presenti nei contratti che però sono inapplicabili nel caso, in quanto le clausole di Forza Maggiore solitamente coprono eventi che impediscono completamente l’adempimento delle obbligazioni contrattuali, come disastri naturali o guerre, mentre l’imposizione di nuovi dazi non impedisce l’adempimento, ma lo rende più costoso. Inoltre, le clausole di Forza Maggiore richiedono che l’evento sia imprevedibile, e dato il contesto politico attuale, l’introduzione di dazi non soddisfa questo criterio in quanto la situazione venutasi a creare integra piuttosto una circostanza che accresce in modo significativo il costo o l’onere organizzativo per adempiere alla prestazione senza per questo renderla impossibile legittimando la parte che subisce tale mutamento sfavorevole a richiedere semmai che venga ristabilito l’equilibrio del contratto e di eventualmente porre termine al rapporto ¨senza incorrere in responsabilità”.
In questo senso molte leggi nazionali chiedono alle parti di rinegoziare il contratto e se la rinegoziazione fallisce, le conseguenze di tale fallimento possono variare: secondo alcune leggi la parte svantaggiata avrà solo il diritto di risolvere il contratto, poiché in alcune giurisdizioni esistono norme generali sull’eccessiva onerosità sopravvenuta (es. Art. 1467 del Codice Civile italiano). mentre secondo altre la parte svantaggiata avrà il diritto di chiedere l’adattamento del contratto alle mutate circostanze da parte del giudice o di un arbitro.
Le clausole di hardship: uno scudo contrattuale contro l’imprevedibilità
La inevitabile genericità dei principi di legge nazionali ha sempre condotto alla stesura, nei migliori contratti internazionali, di clausole di Hardship che sono strumenti contrattuali progettati per affrontare appunto situazioni in cui eventi straordinari e imprevedibili alterano significativamente l’equilibrio economico del contratto, rendendo l’adempimento eccessivamente oneroso per una delle parti. Tuttavia, l’applicabilità di queste clausole dipende da diversi fattori:
- Formulazione Specifica: È essenziale che la clausola di hardship menzioni esplicitamente eventi come l’imposizione di nuovi dazi o modifiche legislative che influenzano i costi.
- Imprevedibilità dell’Evento: Se l’introduzione dei dazi fosse stata prevedibile al momento della stipula del contratto, potrebbe essere difficile invocare la clausola di hardship.
- Entità dell’Impatto Economico: L’aumento dei costi deve essere significativo al punto da alterare l’equilibrio contrattuale originale.
In assenza di una clausola di hardship ben articolata, le aziende potrebbero quindi trovarsi in difficoltà nel cercare di rinegoziare i termini contrattuali o di ottenere sollievo legale basato su principi generali del diritto.
Clausole di price adjustment: una risposta concreta all’aumento dei dazi
Meno frequente, ma certamente più specifica è la cosiddetta clausola di Price Adjustment con la quale si prevede il diritto di rinegoziare il prezzo in caso di imposizione di un dazio superiore a una certa soglia; in tal caso se si verifica un aumento dei dazi doganali con conseguente aumento del prezzo totale dei beni o servizi pari o superiore all’X% la parte interessata dovrà notificare per iscritto all’altra parte entro un termine prestabilito dalla data di entrata in vigore della modifica del dazio, dando così avvio al “processo di rinegoziazione” dove normalmente le parti si impegnano a negoziare in buona fede per un per un certo lasso di tempo predeterminato per concordare un prezzo adeguato che rifletta l’aumento dei costi.
Se le Parti non raggiungono un accordo sull’adeguamento del prezzo entro il termine previsto la clausola prevede normalmente una tra le seguenti opzioni
- Risoluzione del contratto: Ciascuna delle Parti avrà il diritto di risolvere il contratto mediante comunicazione scritta all’altra Parte, senza responsabilità per danni, ad eccezione degli obblighi già maturati fino alla data di risoluzione
- Arbitro terzo: Le Parti nomineranno un arbitro terzo indipendente esperto in commercio internazionale e prezzi. L’arbitro determinerà un prezzo di mercato equo, che sarà vincolante per entrambe le Parti. Il costo dell’arbitro sarà sostenuto in egual misura da entrambe le Parti, se non diversamente concordato
Cost-sharing: condivisione dei costi tra le parti
Altro possibile strumento alternativo alla clausola appena vista è la cosiddetta Clausola di Condivisione dei Costi (Cost-Sharing ) dove l’aumento dei costo generato dai nuovi dazi sarà a carico dell’Acquirente/Distributore fino al [X]%, mentre aumenti superiori saranno ripartiti equamente tra il Venditore/Concedente e l’Acquirente/Distributore.
Alcuni imprenditori, come avvenuto di recente alla manifestazione Vinitaly, in mancanza di accordi preconcordati stanno prendendo in considerazione ipotesi di condivisione dei costi, in cui le parti concordano di sostenere ciascuna un certo onere di una tariffa, In tali accordi, è importante separare l’impatto della tariffa dal prezzo concordato del bene, nel caso in cui la tariffa venga meno.
Considerazioni Pratiche per le Aziende
L’imposizione dei nuovi dazi americani richiede un’attenta valutazione e gestione dei contratti di distribuzione e fornitura. L’adozione di clausole contrattuali adeguate può offrire una protezione significativa contro l’aumento dei costi e preservare le relazioni commerciali a lungo termine in quanto le clausole dei contratti esistenti potrebbero non essere di grande aiuto se non menzionano esplicitamente tasse/triffe/dazi. In sintesi occorre:
- Rivedere i Contratti Esistenti: Analizzare le clausole relative a hardship, forza maggiore, adeguamento dei prezzi e condivisione dei costi per valutare le opzioni disponibili.
- Negoziare Nuove Clausole: Includere nei futuri contratti disposizioni specifiche che affrontino l’impatto dei dazi, definendo chiaramente i meccanismi di adeguamento dei prezzi e la ripartizione dei costi aggiuntivi.
Il consiglio è di utilizzare nel testo/wording del contratto specificamente la parola “tariffe/tariffs” in tutti i nuovi contratti che verranno stipulati in futuro, poiché le aziende si devono preparare a convivere con l’incertezza della misura dei dazi per un lungo periodo.