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I focus della riunione della Commissione Concorrenza

Nella foto da sinistra: Barbara De Donno, Dr. Federico Marini-Balestra, Carlo Edoardo Cazzato, Luciano Di Via, Chiara Brunetti, Philippe Croene

La Commissione Competition di ICC Italia, alla presenza del Segretario Generale Barbara De Donno e copresieduta da Luciano Di Via e Fabrizio Di Benedetto, si è svolta lo scorso 18 luglio. Tra i temi trattati:

Esito della partecipazione alla consultazione AGCM sul Decreto Asset

Sono state analizzate le osservazioni predisposte da ICC Italia sul Decreto Asset, trasmesse all’AGCM lo scorso aprile, alla luce di quanto recepito dall’Autorità nella sua Comunicazione del 7 maggio relativa all’applicazione dell’Articolo 1, comma 5.
Nello specifico, ICC aveva chiesto di delimitare l’estensione dei poteri per le indagini conoscitive derivanti da decreto, ottenendo dall’AGCM una limitazione a quei casi specifici ove le condizioni siano tali da compromettere la stabilità del mercato; dovranno, inoltre, essere indicati l’oggetto dell’indagine e gli eventuali problemi concorrenziali, ma non la sua descrizione – a differenza di quanto previsto dalla normativa tedesca.
ICC aveva, inoltre, suggerito di prevedere come obbligatorio il coinvolgimento delle autorità di settore durante l’indagine, inizialmente previsto solo a discrezione della AGCM, che ha di fatto accolto tale suggerimento, prevedendo l’obbligatorietà, ma senza garantire dei termini temporali per la risposta dell’autorità di settore.
In merito alle garanzie procedurali, le proposte di ICC sono state accolte parzialmente: è stata accettata l’estensione del diritto di sentire le imprese interessate, è stato aumentato da 30 a 45 giorni il periodo entro cui le imprese possono presentare le memorie scritte, è stato aumentato il termine entro cui i soggetti che vi abbiano interesse possono presentare le proprie osservazioni. Non è stata, invece, accolta la raccomandazione di prevedere un termine massimo del procedimento.

Analisi della bozza di regolamento sulla collaborazione tra AGCM e Commissione Europea previste per l’attuazione del DMA

Non lasciando il Digital Markets Act grande spazio di intervento alle autorità antitrust o alle autorità competenti degli Stati membri, quello che emerge dallo schema di regolamento è che si fa largo rimando alla Legge 287/1990, ai poteri ispettivi di richiesta di informazione che sono già previsti dalle procedure nazionali. Non appare chiarissimo però l’utilizzo dell’esito di attività quali richiesta di perizie, analisi statistiche anche a esperti esterni, ispezioni, richieste di informazioni, e conseguenti sanzioni per chi le impedisce o non risponde o risponde in maniera non veritiera. Si tratta, infatti, di un’attività preparatoria condotta dall’autorità nazionale che poi verrà utilizzata dalla Commissione europea in un secondo momento, alla quale però resta in via esclusiva, in base al DMA, la competenza di decidere se aprire o meno la procedura in senso stretto.

Sentenza Meta/SIAE

È stata analizzata la decisione del Consiglio di Stato sul caso di dipendenza economica presunta a danno della SIAE posta in essere da Meta (Facebook), la precedente sentenza emessa dal TAR, che aveva trascurato di considerare il tentativo di negoziazione tra Meta e SIAE, interrotto da Meta dopo la proposta della SIAE di un aumento del 310%, ritenuto eccessivo. Questo argomento, insieme ad altri, ha condotto il Consiglio di Stato a riformare la sentenza del TAR. La sentenza in esame si presta a qualche critica, in quanto sembrerebbe che il Consiglio di Stato abbia censurato l’esistenza della norma che stabilisce la presunzione di dipendenza economica.

Impegni di Apple nel caso Apple pay

È stata analizzata la decisione della Commissione europea di accettare gli impegni di Apple nel caso Apple Pay, a conclusione dell’istruttoria per abuso di posizione dominante presunto, avviata oltre due anni fa. Gli impegni offerti da Apple sono stati ritenuti adeguati rispondendo alle preoccupazioni della Commissione in materia di concorrenza, che ha pertanto deciso di renderli giuridicamente vincolanti per dieci anni.

Ruolo degli influencer e diritti dei consumatori nell’ambiente digitale

Partendo da casi passati, tra cui da ultimo quello Pandoro Balocco/Ferragni, si è dibattuto sul tema dell’istituto delle pratiche commerciali scorrette e in particolare la declinazione della disciplina agli influencer. Vi sono diverse decisioni dell’autorità nelle quali nella sostanza si afferma il principio secondo il quale l’attività degli influencer che postano fotografie, video sui social è equiparabile in ogni modo a quella di promozione pubblicitaria e quindi all’influencer si applicano le norme in materia di pratiche commerciali scorrette, ossia, trattandosi di un’attività pubblicitaria, deve essere considerata riconoscibile come tale e devono essere inserite tutte quelle cautele di trasparenza e informazione che sono richieste dalla legge.

Creazione di 2 Working Group

Tra i progetti futuri, la Commissione ha convenuto di creare due Working Group dedicati rispettivamente alla predisposizione di un Paper sull’utilizzo del golden power e alla nuova edizione dell’ICC Compliance Toolkit.

Hanno partecipato, in presenza o da remoto, oltre al Segretario Generale Barbara De Donno, al Chair Luciano Di Via e al Co-Chair Fabrizio Di Benedetto – Intesa Sanpaolo, Teresa Broggiato – Abi, Chiara Brunetti – Enel, Edoardo Cazzato – Orsingher Ortu Avvocati Associati, Philippe Croene – Eni, Bianca Del Genio – Tim, Domenico Gullo – DLA Piper Italy, Federico Marini Balestra – Bird&Bird, Ilaria Nunziata – Intesa Sanpaolo, Agostino Nuzzolo – Tim, Paola Pinardi – Lavazza.

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