Gli Incoterms® – INternational COmmercial TERMS – sono termini contrattuali, codificati dalla Camera di Commercio Internazionale - ICC. ICC Italia è il Comitato Nazionale Italiano della ICC, punto di riferimento ufficiale per la corretta interpretazione e applicazione degli Incoterms®.
Cosa sono gli Incoterms®?
Le Regole Incoterms® – INternational COmmercial TERMS – sono termini contrattuali, codificati dalla Camera di Commercio Internazionale – ICC, che identificano in maniera chiara la ripartizione tra venditore e compratore delle obbligazioni, dei rischi e delle spese connesse alla consegna della merce.
Gli Incoterms® disciplinano nello specifico chi, tra le due parti contrattuali, debba stipulare il contratto di trasporto della merce e l’eventuale assicurazione fino al luogo convenuto; chi si debba far carico delle incombenze relative allo sdoganamento all’esportazione e all’importazione; individuano, inoltre, dove e quando avviene la consegna della merce, il momento del trasferimento dei rischi di danni alla merce dal venditore al compratore e ogni altra spesa relativa alla consegna della merce.
Perché scegliere le Regole Incoterms® nei contratti internazionali
Le Regole Incoterms®, riconosciute dall’UNCITRAL, rappresentano uno standard riconosciuto a livello globale e vengono inserite nei contratti nazionali e internazionali, offrendo un punto di riferimento certo per importatori, esportatori, avvocati, trasportatori e assicuratori che lavorano nel mondo del commercio internazionale.
Incoterms® 2020
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Storia degli Incoterms®
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Incoterms® e protezione del copyright
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Domande e risposte sulle Regole Incoterms®
Sia con la resa CIF che con quella DDP – e ciò è valido per tutti i termini del gruppo C come per quelli del gruppo D – sul venditore incombe l’obbligazione di prestarsi per l’organizzazione, la scelta della modalità e la designazione dei mezzi di trasporto.
La differenza sta che, nel termine CIF, il venditore assume solo il mandato aggiuntivo di procurare il trasporto in nome proprio e per conto del suo cliente (che, in questo modo, è come se fosse il mandante della spedizione) in quanto il punto critico della consegna della merce – ossia il luogo e il momento che rappresenta la linea di demarcazione tra le obbligazioni (costo e rischio) del venditore con quelle del compratore – si trova a bordo della nave in partenza (al porto di imbarco) e cioè prima che abbia inizio il viaggio vero e proprio (main carriage).
Nel DDP, invece, l’obbligazione della consegna, anziché perfezionarsi al luogo e al momento dell’affidamento della merce al vettore per il trasporto, ossia prima dell’inizio del citato main carriage, si adempie alla località di destinazione, cioè a fine main carriage, rendendo così del tutto ininfluente l’adempimento di natura tecnica del venditore in merito al trasporto. Nei termini DAP, DPU e DDP, infatti, il suo obbligo non consiste “semplicemente” nella consegna della merce al vettore, pagandone i corrispettivi di trasporto fino alla destinazione concordata, bensì nel garantire la fornitura che, in una obbligazione come questa, trae il suo perfezionamento solo alla avvenuta messa a disposizione al destinatario della merce acquistata, che dovrà anche essere tutta e integra (in stato sano).
Pubblicazioni Ufficiali ICC sugli Incoterms®
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