La Commissione Taxation di ICC Italia, presieduta dall’Avv. Paolo de’ Capitani (Studio Uckmar) si è riunita mercoledì 1° luglio per un confronto su alcuni recenti sviluppi in materia di fiscalità internazionale e contenzioso tributario, con particolare attenzione ai profili OCSE, alla giurisprudenza unionale e di legittimità, nonché alle più recenti evoluzioni della Corte costituzionale in tema di rapporti tra processo penale e processo tributario.
Global Mobility e stabile organizzazione: il nuovo Commentario OCSE
Ampio spazio è stato dedicato agli aggiornamenti del Commentario OCSE in materia di home office e stabile organizzazione, determinati dall’esigenza di fornire maggiore certezza giuridica in materia di lavoro da remoto transfrontaliero, sempre più diffuso nell’ambito dei gruppi multinazionali.
Il nuovo approccio segna un’evoluzione significativa rispetto alla versione precedente, passando da un’impostazione centrata sulla disponibilità dei locali a una valutazione basata sulle “commercial reasons”, ossia sulle ragioni economiche che giustificano la presenza del lavoratore in uno Stato diverso da quello del datore di lavoro.
Tra gli elementi più rilevanti è stata richiamata l’indicazione secondo cui, in linea generale, lo svolgimento dell’attività da remoto per meno del 50% del tempo non dovrebbe integrare una stabile organizzazione, pur senza configurare un vero e proprio safe harbour. È stato inoltre evidenziato come la nuova impostazione possa ampliare le ipotesi di rischio fiscale, in particolare in presenza di attività di coordinamento infragruppo, rapporti con clienti e fornitori o utilizzo di competenze localizzate.
Permangono tuttavia profili di incertezza applicativa, soprattutto in relazione alla qualificazione delle attività rilevanti e all’assenza di criteri quantitativi rigidi.
Transfer pricing e IVA: il caso degli aggiustamenti infragruppo – “Stellantis Portugal”
La recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea in materia di rilevanza IVA degli aggiustamenti di transfer pricing ha confermato che tali aggiustamenti non sono automaticamente rilevanti ai fini IVA, dovendo essere verificata la presenza di un nesso diretto tra prestazione e corrispettivo. In assenza di un accordo contrattuale specifico che colleghi direttamente la prestazione al pagamento, gli aggiustamenti finalizzati al mero riallineamento dei margini infragruppo non possono essere qualificati come corrispettivo di una prestazione di servizi.
È stato ribadito l’approccio casistico già emerso nella giurisprudenza unionale e nella prassi amministrativa, che distingue tra rettifiche di prezzo riferibili a singole operazioni e aggiustamenti di carattere globale. Il ruolo della contrattualistica infragruppo è stato indicato come elemento centrale nella qualificazione fiscale delle operazioni.
Rassegna della più recente giurisprudenza di Cassazione
Ampio spazio è stato dedicato alla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di fiscalità internazionale, dalla quale emerge un orientamento sempre più attento alla sostanza economica delle operazioni. In tema di deducibilità dei costi infragruppo, le pronunce hanno ribadito la centralità del requisito dell’inerenza, pur evidenziando le persistenti incertezze nel rapporto tra valutazioni qualitative e profili di antieconomicità.
Sono stati inoltre esaminati i più recenti orientamenti relativi ai finanziamenti e garanzie infragruppo, con particolare riferimento agli effetti in materia di transfer pricing, valorizzando una valutazione complessiva dei benefici economici derivanti dalle operazioni di gruppo. Un ulteriore focus ha riguardato l’applicazione della direttiva Madre-Figlia, con il riconoscimento dell’esenzione da ritenuta anche in presenza di certificazioni acquisite successivamente al pagamento dei dividendi, qualora i requisiti sostanziali fossero già sussistenti.
Infine, sul tema dell’esterovestizione, è stato evidenziato come la giurisprudenza continui a distinguere tra società stabilite in Stati membri dell’Unione europea e in Paesi terzi, ponendo al centro della valutazione l’effettivo svolgimento di un’attività economica e la concreta localizzazione della direzione dell’impresa, in un quadro destinato a evolversi anche alla luce delle recenti modifiche normative in materia di residenza fiscale delle società.
Rapporto tra processo penale e tributario: il ruolo del giudicato
In materia di efficacia del giudicato penale nel processo tributario, la Corte costituzionale ha confermato la legittimità della disciplina che riconosce effetti vincolanti alle sentenze penali di assoluzione anche nel giudizio tributario, valorizzando il principio di ragionevolezza e il sistema del “doppio binario”. È stato rafforzato il ruolo dell’onere probatorio in capo all’Amministrazione finanziaria, anche attraverso il richiamo allo Statuto del contribuente, con una tendenziale superamento dell’approccio fondato sul criterio del “più probabile che non”.
Restano limitate eccezioni, legate all’applicazione di presunzioni legali e a ipotesi di inutilizzabilità della prova nel processo penale.
Il confronto in Commissione e le questioni ancora aperte
I temi affrontati hanno alimentato un vivace confronto tra i membri della Commissione, con il contributo di rappresentanti di grandi imprese e professionisti, che hanno condiviso riflessioni sulle principali questioni interpretative ancora aperte e sulle ricadute operative del quadro normativo e giurisprudenziale in evoluzione. In particolare, permangono profili aperti sia sul versante della stabile organizzazione e del lavoro da remoto, sia sul fronte degli standard probatori nel contenzioso tributario, con possibili sviluppi attesi dalla giurisprudenza nazionale e unionale.
La Commissione ha confermato l’intenzione di proseguire l’approfondimento dei temi affrontati nelle prossime sessioni.
Per maggiori informazioni sulla prossima riunione della Commissione
Barbara Triggiani | Senior Policy Manager ICC Italia.




